Il mosaico del superbonus del 110% acquista due tessere importanti: più tempestivo dell’agenzia delle Entrate (da cui si attendono i due provvedimenti su visti di conformità e cessione del credito d’imposta – sconto in fattura) il Mise ha varato i due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio.
Si tratta anzitutto del decreto sui “requisiti tecnici”, i cui contenuti sono stati confermati. Il secondo decreto è quello per le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni.
Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la “congruità” dell’intervento rispetto alla spesa. Si possono usare i “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei – Tipografia del Genio Civile. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico.
Nella norma vengono poi elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione, una specie di riassunto ufficiale di grande utilità per orientarsi nella babele degli sconti fiscali dell’ecobonus.
Nel Dm sono state inserite definizioni indispensabili per capire cosa si intenda per “parte comune” dell’edificio (il riferimento è all’articolo 1117 del Codice civile), anche non condominiale, e cosa significhi “edificio unifamiliare” e “autonoma funzionalità”, in modo che sia chiaro che le unità che si trovano in quelle condizioni potranno eseguire i lavori “trainanti” in autonomia.
In particolare, si parla di parti comuni come di quelle (tetti, muri portanti, eccetera) degli “edifici dotati di più unità immobiliari”, senza specificare che queste unità debbano anche essere possedute da una pluralità di proprietari (il che è essenziale per poter parlare di condominio), estendendo quindi la definizione anche a edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario.
È stato anche chiarito che le spese vanno pagate con bonifico parlante e che qui, se a pagare sono le persone fisiche, deve sempre risultare “il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Il decreto attuativo alza poi l’asticella della prestazione energetica richiesta per accedere alle detrazioni in campo energetico. In particolare, sono forniti nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori saranno in vigore non solo per gli interventi che vorranno fruire delle aliquote ordinarie dell’Ecobonus, ma anche per gli interventi che vorranno intercettare l’aliquota del 110 per cento.
In questa versione finale del decreto è stato poi chiarito che i limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici.
Fino ad oggi, chi eseguiva gli interventi agevolati sapeva che doveva rispettare i limiti massimi di spesa o di detrazione fissati dalla norma specifica, in quanto l’eccedenza non sarebbe stata agevolata. In proposito l’allegato 1 al decreto fornisce uno schema riepilogativo di sicura utilità, aggiornato con il superbonus del 110 per cento. Ora vanno verificati anche i “paletti” dei costi specifici del decreto.
L’articolo 119, comma 13, lettera a), del Dl Rilancio, stabilisce (ai fini dell’ecobonus 110%) che i “i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14” del Dl 63/2013 “e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”, asseverazione che, peraltro, va inviata all’Enea.
Anche per il sismabonus al 110%, la successiva lettera b) del comma 13 prevede per i professionisti incaricati l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In entrambi i casi, viene anche previsto che il soggetto che rilascia il visto di conformità (obbligatorio in caso di cessione del credito o di sconto in fattura) verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Il nuovo decreto, comunque, una volta entrato in vigore, ha effetto anche sui lavori di risparmio energetico che non fruiscono del superbonus.
Il decreto prevede che, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all’ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (non previsti, invece, per il simabonus). Il tecnico asseveratore attesta che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero.
In alternativa a questi prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise e allegati al Decreto (allegato I), che possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali. Questi valori vanno intesi al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Il nuovo decreto asseverazioni prevede che il “tecnico abilitato” appartenga a un Ordine o a un Collegio: è infatti esplicita la richiesta di apposizione del timbro professionale attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione. Parrebbero quindi totalmente esclusi i certificatori energetici non iscritti ad una delle categorie ordinistiche.
L’asseverazione deve riportare la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista: tale polizza, allegata in copia, con il documento di riconoscimento costituisce parte integrante dell’asseverazione stessa. Il massimale della polizza, per esplicita richiesta del Dl Rilancio, deve essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.
Il decreto asseverazioni riporta due format: uno per l’asseverazione redatta a fine lavori (comunque sempre necessaria), e uno per l’asseverazione redatta a stato avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno sempre trasmesse per via telematica e proprio per questo sarà istituito un apposito portale on line tramite cui effettuare il caricamento e l’invio dei documenti.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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