Con la conversione del decreto Rilancio (Dl 34/2020) sono state introdotte ulteriori misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative. Il nuovo quadro normativo risulta arricchito di nuove opportunità, con l’obiettivo non solo di far fronte ai danni da Covid-19, ma anche di attrarre nel nostro Paese imprese innovative, nuovi capitali dall’estero e lavoratori qualificati.
Sul piano fiscale, le novità relative alle imprese che possano configurarsi come “start up innovative” (articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012) riguardano la misura delle detrazioni spettanti agli investitori.
I requisiti previsti per definire una start up innovativa sono:
Il decreto Rilancio ha reso più vantaggiose le detrazioni riservate agli investitori-soggetti Irpef sulla scia degli interventi delle leggi di Bilancio 2017 e 2019. Infatti, l’articolo 38, comma 7, ha integrato la disciplina agevolativa contenuta nel Dl 179/2012, aggiungendo l’articolo 29-bis secondo cui dal 19 maggio 2020 – in alternativa alla detrazione Irpef del 30% (ex articolo 29 del Dl 179/2012) per gli investimenti fino a un milione di euro – viene riconosciuta la detrazione Irpef del 50% della somma investita nelle start up innovative.
La nuova detrazione è concessa nel rispetto del regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile – che è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta – può essere spalmato su più start up iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento (incentivando anche i “micro investimenti” veicolabili anche attraverso le piattaforme di crowdfunding); e può essere effettuato direttamente o tramite Oicr che investano prevalentemente in start up innovative. Quest’ultima opportunità è stata recentemente estesa dall’agenzia delle Entrate, a determinate condizioni, anche al caso in cui l’investimento avvenga per tramite due livelli di Oicr (principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020).
Analoga disposizione è stata prevista anche per le Pmi innovative.
A queste novità si affianca quella dell’articolo 26 dello stesso decreto Rilancio, relativa al credito d’imposta Irpef del 20%, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, riservato alle persone fisiche che investono nel capitale delle Pmi.
Il decreto non ha apportato alcuna integrazione, invece, alla deduzione Ires per gli investimenti in start up e Pmi innovative. Per questi, quindi, resta confermata solo la deduzione del 30% fino a un investimento annuo di 1,8 milioni di euro (articolo 29 del Dl 179/2012 e articolo 4 del Dl 3/2015).
(Fonte: Il Sole 24 ore)