L’ordinanza, frutto del confronto con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, e del prefetto di Milano, rappresenta un tentativo di arginare la diffusione del virus, in aggiunta ai provvedimenti di carattere nazionale. Il governatore ha sottoposto il testo anche al Ministro della Salute.
Tra i principali punti previsti dall’ordinanza troviamo:
Misure anti-“movida”.
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
2. È vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
4. È vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5. È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle misure qui esposte;
Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio.
1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
2. È sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale.
1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale – sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche.
Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali.
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche.
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie.
Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.
(Fonte: lombardianotizie)