Hai bisogno di aiuto?

L’art. 24 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha disposto che entro il 30 settembre 2021 l’accesso ai servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione debba avvenire esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Inail ha previsto un piano di progressiva transizione.

Dal 1° dicembre 2020 gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in qualità di intermediari possono accedere ai servizi in rete e online esclusivamente attraverso Spid, Cie e Cns.

Sono intermediari gli agronomi e dottori forestali, gli agrotecnici e agrotecnici laureati, avvocati, Caf imprese, centri servizi per il volontariato, consorzi società cooperative, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, periti agrari e periti agrari laureati, raccomandatari marittimi, servizi di associazione (società e non società), società capogruppo, società tra professionisti (STP) e tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti.

L’obbligo riguarda sia coloro che richiedono per la prima volta l’abilitazione sia i soggetti già in possesso di credenziali Inail, le quali, pertanto, non consentono più di operare dalla data indicata.

Resta invariato il processo di rilascio delle abilitazioni ai servizi online per lo specifico ruolo di appartenenza.

La richiesta di abilitazione può essere:

  • inviata/consegnata direttamente alla sede Inail competente utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul portale;
  • inoltrata in modalità telematica attraverso l’apposito servizio “RICHIESTA ABILITAZIONE INTERMEDIARIO”, presente nella pagina “Intermediario”, esclusivamente previo accesso con Spid, Cns o Cie.

(Fonte: INAIL)

Condividi questo articolo