I requisiti minimi per ricoprire questo incarico sono stabiliti dall’articolo 2 del decreto legislativo 81/2008: «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori».
L’RSPP può coincidere col datore di lavoro, essere un dipendente oppure un soggetto esterno all’azienda. Il RSPP esterno permette di delegare i compiti della prevenzione, gestione e regolamentazione sicurezza ad una società di terze parti che, tra le numerose attività, si dovrà occupare di:
- Gestione delle visite ispettive
- Audit interni informativi sulla sicurezza e la prevenzione
- Coordinamento dell’intero servizio di prevenzione e sicurezza interna
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Offriamo il servizio di RSPP esterno per garantire la sicurezza e la prevenzione dei rischi nella tua azienda, gestendo le visite ispettive e coordinando tutte le attività previste dal d.lgs. 81/08. Hai bisogno di informazioni? Scrivici.
ContattiCosa può fare SAEF per te?
Il servizio di RSPP Esterno offerto da SAEF prevede incontri annuali presso il cliente durante i quali si effettuano verifiche atte al mantenimento del requisito normativo e al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti i servizi previsti dalla nostra consulenza e assistenza continuativa.
Il servizio di RSPP Esterno prevede la gestione delle visite ispettive ed audit interni sulla sicurezza al fine di adempiere a quanto previsto dall’articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione, del d.lgs. 81/08, ovvero provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
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