Il rumore è da sempre un elemento di disturbo, anche in ambito lavorativo. Ma non ci si può limitare a considerarlo soltanto tale. Proprio perché il rumore rappresenta una delle cause invalidanti più diffuse nel contesto lavorativo. E non è un semplice caso. Il rumore, infatti, può provocare danni anche molto rilevanti alla salute umana, quali ad esempio l’ipoacusia, che consiste nella perdita più o meno importante della capacità uditiva. Non solo. L’effetto del rumore sul corpo umano può avere anche margini di inabilità più ampi e agire anche su altri organi della persona, dal sistema nervoso a quello endocrino, fino a quello cardiovascolare. Le conseguenze, a quel punto, posso essere le più diverse:
Questo può accadere a livello medico, ma non si trascuri nemmeno l’effetto del rumore sulla concentrazione e l’attenzione durante le attività lavorative. Una eccessiva esposizione può comportare pericolosi cali di concentrazione e agire in negativo sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro.
Come dire: più rumore, meno attenzione, più rischi.
Il fenomeno è avvalorato anche da alcune statistiche, prima fra tutte quella che oltre un quarto dei lavoratori del contesto europeo dichiara di essere esposto a un rumore eccessivo, talmente elevato da non permettere neppure una semplice conversazione. Passando dal contesto europeo a quello italiano, si consideri che il rumore è, secondo statistiche INAIL, tra le principali cause di malattia professionali.
Si tratta quindi di una tematica da affrontare con grande attenzione, poiché coinvolge milioni di persone e migliaia di imprese.
Sono molteplici gli effetti sul corpo umano legati al rumore e per rimarcare l’importanza di adeguate indagini ed efficaci strategie di prevenzione, è il caso di approfondirne i principali.
Da questo quadro appare molto evidente come il rumore sia un elemento molto dannoso per l’uomo e si possa rivelare devastante all’interno di un contesto di lavoro.
Scopri come possiamo supportare la tua azienda sul rumore nei luoghi di lavoroLa base normativa di riferimento per il rischio rumore in ambito lavorativo è il decreto 81 del 9 aprile del 2008 (Titolo VIII Capo II) che prevede quali sono le misure da applicare per la prevenzione e la protezione contro questa tipologia di rischio.
Alla normativa citata, che rappresenta la “legge madre” per quanto riguarda il tema della sicurezza e salute nel luogo di lavoro in Italia, vanno aggiunte altre normative che hanno in parte implementato il quadro, da quelle comunitarie a quelle nazionali, ma è proprio il decreto 81 a fissare molto bene e in forma completa il quadro del rischio rumore.
Gli articoli di riferimento partono dal 187 (Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito).
Nell’articolo successivo (188) viene definito il rischio. Ai fini del presente capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.
La definizione dei valori massimi di esposizione è contenuta nell’articolo 189:
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \µPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \µPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \µPa).
L’articolo 190 del decreto 81/08 assume una notevole importanza perché illustra le modalità di valutazione del rischio obbligando il datore di lavoro a valutare i principali aspetti dell’esposizione dei lavoratori al rumore durante l’attività professionale (la tipologia di rumore e la durata dell’esposizione, i valori di esposizione, gli effetti sulla salute e sulla sicurezza, gli effetti combinati fra esposizione al rumore e ad altre tipologie di rischio, quali ad esempio le vibrazioni, le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature utilizzate in azienda, la possibilità di utilizzare attrezzature alternative meno impattanti in termini acustici, l’eventuale prolungamento all’esposizione anche al termine dell’orario normale di lavoro, il quadro informativo sanitario del rischio, la disponibilità di dispositivi di protezione).
Qualora al termine di queste verifiche risulta che i lavoratori potrebbero essere esposti ad un valore superiore ai valori inferiori di azione di rumore, il datore di lavoro sarà tenuto a misurare i livelli di rumore con metodi e strumentazioni adeguate.
Il percorso dettato dalla norma è quindi abbastanza chiaro: si parte da un’indagine approfondita del rischio, al termine della quale viene tracciato il quadro esatto dell’esposizione e vengono messe in campo tutte le azioni in grado di mitigare il rischio. I tre passaggi sono:
Tali valutazioni e azioni sono infatti contenute negli articoli successivi (dal 191 al 197): dalla valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile, alle misure di prevenzione e protezione, dall’uso dei dispositivi di protezione individuali, alle misure per la limitazione dell’esposizione, dall’informazione e formazione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria e infine le deroghe concesse.
Si è già detto della base normativa legata al Decreto 81/2008, che identifica il rischio rumore, ne caratterizza i limiti e disegna le azioni e i soggetti che sono coinvolti nella gestione di tale rischio. La materia viene trattata all’interno del capitolo relativo agli Agenti fisici.
Oltre al decreto 81, però, ci sono altre due normative a cui fare riferimento diretto, il Decreto 195 del 2006, altro non è che un decreto attuativo della direttiva comunitaria numero 10 del 2003 in merito all’esposizione dei lavoratori ai rischi dovuti agli agenti fisici, e in particolare al rumore il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (nuova direttiva macchine) fondamentale per gli aspetti che riguardano il rumore emesso dalle macchine il cui onere è a carico del Fabbricante delle macchine e non dell’Utilizzatore.
Concorrono al quadro normativo di riferimento anche molteplici norme tecniche. Le tre più significative sono:
La misurazione del rischio rumore all’interno di un’azienda avviene utilizzando uno strumento chiamato fonometro, ovvero un dispositivo elettroacustico studiato per misurare il livello della pressione sonora e comunicare al misuratore il livello di rumore percepito. È come se fosse un vero e proprio orecchio umano, che segnala il livello di rumore percepito nell’unità di misura di riferimento, ovvero il decibel.
Il fonometro è l’unico strumento in grado di fare una misurazione professionale del livello di rumore e può essere utilizzato sia in ambienti esterni che in ambienti interni.
Tecnicamente il fonometro non misura un “rumore” bensì il livello della pressione sonora, da distinguersi dalla potenza sonora la quale è indipendente dall’ambiente acustico in cui viene posizionata; questa viene invece misurata ai fini della direttiva macchine.
È un concetto fisico: questo livello rappresenta la variazione media di pressione rispetto alla pressione atmosferica ed è quindi la misura di quel che la persona umana percepisce. È un po’ come avviene per la misurazione della temperatura. In natura c’è una discrepanza fra il livello di temperatura oggettivo e quello percepito dall’uomo. Così avviene anche per il livello di rumore: il fonometro misura la percezione, non il suono oggettivo. Per far questo il fonometro deve essere calibrato e utilizzare specifici filtri che hanno come riferimento altrettante specifiche isofone chiamate curve di ponderazione.
Esistono tre tipologie di fonometri: quello istantaneo, quello integratore e quello analizzatore, anche se in generale questo strumento è classificato in funzione della precisione della misurazione e a livello europeo, proprio a seconda della sensibilità, sono ineriti in una “classe” che varia dal livello zero al livello 3.
Il Datore di lavoro effettua la valutazione del rischio rumore avvalendosi di personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
Scopri come possiamo supportare la tua azienda sul rumore nei luoghi di lavoroL’indagine fonometrica, anche detta semplicemente misurazione del rischio rumore, può o meno essere obbligatoria per un’azienda, ma, nel caso di lavorazioni “rumorose” è sempre e assolutamente consigliata.
Il principio di base, infatti, è la tutela della salute e della sicurezza delle persone sul luogo di lavoro e – come evince dalla parte introduttiva – le conseguenze di un eccessivo rumore o di un’eccessiva esposizione sono tali per cui anche soltanto in funzione di qualche dubbio sul superamento dei decibel massimi previsti, è auspicabile un’indagine approfondita.
In linea generale, quindi, è prevista l’obbligatorietà quando si ha una fondata percezione che la soglia di rumore possa essere superiore a 80 decibel e in questo caso è fondamentale la figura del responsabile della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (RSPP) che è colui che spesso consiglia lo svolgimento di un’indagine sul rumore in azienda. Quando invece il livello di rumore è trascurabile, non è necessaria un’indagine specifica, anche facendo riferimento a dati di letteratura su aziende simili.
I tempi di svolgimento della misurazione del rumore, laddove obbligatoria, sono gli stessi della redazione del DVR, quindi entro massimo 90 giorni dall’avvio dell’attività d’impresa e immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
E non si tratta di un’indagine “una tantum” ma di un’indagine periodica: la normativa prevede che la misurazione fonometrica del livello di rumore vada aggiornata ogni 4 anni e comunque sempre in corrispondenza di variazioni significative al ciclo produttivo che possano in qualche modo comportare un aumento del rumore in azienda.
Il datore di lavoro che viola le norme relative alla valutazione del rischio rumore può incorrere nelle seguenti sanzioni:
Il rischio rumore, come evidenziato in questa guida, rappresenta un elemento da tenere in forte considerazione negli ambienti di lavoro. In primo luogo, per gli effetti devastanti che può avere sul corpo umano rappresentando ancora oggi la terza causa di malattia professionale nel contesto lavorativo italiano, in secondo luogo perché un non congruo livello di esposizione al rumore, può causare molteplici incidenti sul luogo di lavoro, diminuendo la capacità di concentrazione e modificando il comportamento delle persone nonché la mancata percezione di quanto succede in azienda, tra cui l’insorgere di un’emergenza.
La misurazione del rumore deve avvenire in forma professionale a cura di personale qualificato a utilizzare il fonometro, ovvero uno strumento di misurazione del rumore percepito dall’orecchio umano. La misurazione è obbligatoria in tutti i casi in cui c’è la percezione che il livello di rumore superi gli 80 decibel. Solo una corretta misurazione può garantire la messa in campo di azioni di limitazione del rischio, da quelle di silenziamento degli impianti, all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale i quali devono essere considerati l’ultima misura di mitigazione del livello di rumore percepito dall’orecchio umano.
SAEF, polo di cura e tutela della persona all’interno dell’azienda dell’omonimo Gruppo, detiene tutte le professionalità, qualifiche e competenze necessarie per svolgere le misurazioni, calcolare e valutare il livello di esposizione al rumore ed accompagnare le aziende nell’intero percorso di adeguamento alla normativa e tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.
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Decreto Lgs 81/2008
INAIL, Banche dati e normative
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