Il rischio di una valanga di telefonate commerciali sui cellulari è l’effetto che per assurdo potrebbe derivare da una interpretazione delle norme sul nuovo Registro delle opposizioni al telemarketing (RPO), che entrerà in vigore entro il 31 luglio 2022.
La novità più importante delle disposizioni della legge 5/2018 potrebbe, dunque, trasformarsi in un boomerang per gli utenti, se non si disinnesca una interpretazione fallace che sfrutta alcune incertezze nella formulazione delle norme.
Ovvero, si è fatta avanti l’interpretazione secondo cui se il numero di cellulare non è iscritto nel Registro, allora, in virtù della normativa, il numero mobile si potrebbe chiamare anche senza consenso.
Da un lato abbiamo infatti la tanto attesa estensione, ai numeri di cellulare, della possibilità di iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni (RPO): questo significa che i numeri iscritti non possono essere chiamati per scopi di telemarketing e ricerche di mercato. Dall’altro lato, però, si potrebbe intendere che se il numero di cellulare non è iscritto nel Registro, il numero mobile si potrebbe chiamare anche se il titolare dell’utenza mobile non ha espresso alcun preventivo consenso.
Si consideri, tra l’altro, che non vi sono chiare ed esplicite prese di posizione contrarie neppure nel DPR 26/2022 (cioè il nuovo regolamento del Registro), nel quale si legge, anzi, che lo stesso si applica a tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
Il problema che sta sollevando le discussioni tra gli operatori del settore riguarda, però, i numeri di cellulare che non saranno iscritti nel Registro.
In sostanza, ci si chiede se, qualunque numero di telefono fisso o mobile non iscritto in esso, possa essere liberamente contattato da operatori umani del call center senza bisogno di un previo espresso consenso da parte dell’utente.
A sbarrare la strada a questo esito paradossale è, però, una lettura sistematica della legge 5/2018 e del DPR 26/2022 confrontati con gli articoli 129 e 130 del Codice della privacy, nella quale si sottolinea che il regime del Registro è una deroga alla disciplina degli elenchi pubblici dei numeri di telefono e pertanto, il presupposto del regime del Registro è che un numero sia iscritto in un elenco pubblico (articolo 129 codice privacy). Se non c’è una precedente iscrizione in un pubblico elenco (come avviene per i cellulari), ci vuole sempre il consenso preventivo.
Peraltro, anche i numeri non inseriti nell’elenco possono essere iscritti nel Registro, ma ciò solo per godere delle tutele (ad esempio revoca “tabula rasa” di tutti i consensi precedentemente rilasciati a singoli operatori commerciali); la possibilità di iscrizione dei cellulari nel Registro, invece, non può certo provocare un deterioramento delle tutele, come l’abrogazione implicita della regola del consenso preventivo.
Fonte: Federprivacy