La novità, requisito base di ogni progetto che vuole essere ammesso al credito d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, è soddisfatto anche se altre imprese stanno utilizzando conoscenze similari, purché siano coperte da segreto aziendale. Il momento in cui le conoscenze devono risultare “non note” è fissato con la data di inizio delle attività di ricerca e sviluppo.
I numerosi webinar che vedono coinvolti funzionari del Ministero dello Sviluppo economico stanno focalizzando l’attenzione sul Piano transizione 4.0 per quanto riguarda la parte dedicata al credito d’imposta R&S, ed emergono numeri importanti: nell’anno fiscale 2017, ultimo anno disponibile, la misura ha sostenuto progetti di investimento per 8,6 miliardi di euro. Sono 233 le imprese con spese superiori a 3 milioni euro e 116 le imprese con spese superiori a 5 milioni euro. Come prevedibile, solo l’8% dei progetti riguarda le microimprese, mentre il resto è diviso equamente: il 30% le piccole imprese, il 33% le medie imprese e il 30% le grandi imprese.
La definizione di attività di R&S, secondo il MiSE, corrisponde al complesso di attività creative intraprese in modo sistematico allo scopo di accrescere l’insieme delle conoscenze e di utilizzarle per nuove applicazioni: nel mondo industriale, la novità può identificarsi attraverso il confronto con l’insieme di conoscenze già esistenti nello stesso settore. Non importa, quindi, che le conoscenze siano note nel mondo accademico o in altri settori, ma conta il fatto che siano note nel settore di appartenenza dell’impresa.
Le attività devono perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. È inoltre necessario che l’innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo. Altra precisazione importante, la condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali viene considerata realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
Infine, sono considerate ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)