Il documento di prassi è stato emanato in ragione delle richieste di chiarimento in ordine alle attività svolte dall’Agenzia delle Entrate per fattispecie che implicano il previo coordinamento con enti o amministrazioni il cui parere tecnico costituisce il presupposto ineludibile per l’applicabilità di una determinata disciplina fiscale. In particolare, le istanze riguardano in misura prevalente la definizione delle attività ammissibili all’agevolazione fiscale e la riconducibilità di quelle prospettate con l’interpello tra quelle di:
Con riguardo al credito d’imposta ricerca e sviluppo, con la circolare n. 5/E del 2016 è stato previsto che – a seguito della presentazione di un’istanza di interpello – sarebbe stata la stessa Agenzia delle Entrate ad acquisire il preliminare parere tecnico del competente Ministero.
Con la successiva circolare 27 aprile 2017, n. 13/E, l’Agenzia ha ulteriormente puntualizzato che nei casi di incertezze riguardanti esclusivamente l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione e la riconducibilità delle attività oggetto dell’istanza tra quelle eleggibili al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il soggetto interessato avrebbe potuto acquisire autonomamente il parere tecnico del MiSE limitandosi a conservarlo, senza dover presentare a tal fine un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 31/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha rimodulato le modalità di gestione di tali istanze di interpello.
Istanze che presuppongono l’espletamento di accertamento tecnico.
Le richieste di un parere tecnico sono escluse dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni. Pertanto, in questo caso gli Uffici comunicheranno ai contribuenti istanti che i quesiti posti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’interpello.
Invece, le istanze di interpello che abbiano ad oggetto sia l’ammissibilità delle attività al beneficio, sia questioni di carattere fiscale sono oggetto di diversa valutazione a seconda che il contribuente:
Nel primo caso l’istanza deve essere considerata ammissibile e istruita secondo le ordinarie modalità operative. Nel secondo caso, stante l’assenza del parere tecnico, la risposta non potrà che avere ad oggetto soltanto l’esame del quesito di carattere fiscale per cui, in assenza di ulteriore vizi di inammissibilità dello stesso (quale ad esempio l’assenza di dubbio interpretativo), si procederà a istruire la relativa risposta secondo le ordinarie modalità operative.
Queste indicazioni saranno applicabili alle istanze presentate a partire dal 23 dicembre 2020 (data di pubblicazione della circolare), dovendosi ritenere superati, quindi, i chiarimenti precedentemente forniti inerenti credito d’imposta per la ricerca e sviluppo. Nello specifico queste considerazioni sono da intendersi riferite a tutte le istanze d’interpello in materia agevolativa che presuppongono per la loro corretta valutazione conoscenze di natura tecnica, giuridica e/o fattuale, non di competenza dell’Agenzia.
Di conseguenza, oltre alle istanze aventi ad oggetto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo i chiarimenti riguardano anche:
Controlli.
Qualora, a seguito dei controlli, sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo, si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo e il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.
Sanzioni.
Nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova applicazione la sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 secondo cui nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli.
Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata, occorre evidenziare che:
(Fonte: Ipsoa)