Il 26 luglio 2022 la Camera dei Deputati ha emanato il provvedimento riguardante la disciplina della scelta tra servizio pubblico e servizio privato per i rifiuti precedentemente assimilati a quelli urbani.
Ha così modificato la durata del termine di validità della scelta tra servizio pubblico e servizio privato, accorciandola da 5 a 2 anni.
Ha escluso inoltre la possibilità di tornare al servizio pubblico prima della scadenza dei 2 anni.
Il comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs è sostituito dal seguente:
“10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.”
Il testo del Ddl “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è stato altresi’ modificato su altre parti per cui si attende un ulteriore passaggio al Senato per un nuovo esame
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Fonte: Camera dei deputati