Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori e non nominato dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali.
Si, per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente in quanto è un diritto dei lavoratori potersi rivolgere a questa figura professionale.
Si, in questo caso viene effettuata una nomina all’RLS territorialmente competente.
L’RLS svolge diversi compiti in azienda tra cui:
L’art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/08 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS
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