È stato recentemente pubblicato il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 – consultabile al seguente link – sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questo decreto introduce la “Tabella Scadenze RENTRI“, che stabilisce le date chiave relative all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale dei Rifiuti, all’entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) in formato digitale.
Secondo quanto specificato nel decreto direttoriale, le prime iscrizioni saranno aperte a partire dal 15 dicembre 2024 e dovranno essere completate entro il 13 febbraio 2025. Questa fase iniziale riguarderà enti o imprese che producono rifiuti speciali, sia pericolosi che non, e che hanno meno di 50 dipendenti.
Per questo primo gruppo, l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico in formato digitale entrerà in vigore a partire dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri gruppi, questa data coinciderà con la loro iscrizione al RENTRI.
I nuovi modelli di Formulario di Identificazione del Rifiuto e del Registro Cronologico di Carico e Scarico diventeranno operativi a partire dal diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale di aprile, ossia dal 15 dicembre 2024, e saranno applicabili a partire dal 13 febbraio 2025.
Dal 13 febbraio 2026, gli operatori obbligati a iscriversi al RENTRI dovranno emettere e gestire i formulari in formato digitale. È importante notare, tuttavia, che al momento non sono disponibili istruzioni dettagliate per la compilazione dei nuovi formulari e registri. Si attende la pubblicazione di ulteriori decreti direttoriali in fase di elaborazione, che forniranno le necessarie indicazioni, inclusa la spiegazione delle sigle presenti nei modelli.
In sintesi, le iscrizioni al RENTRI inizieranno a dicembre 2024, ma rimane ancora una certa incertezza riguardo all’infrastruttura tecnologica e alle modalità d’uso del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, in attesa di ulteriori dettagli e istruzioni.
Fonte: Ministero dell’ambiente