Ai sensi del Decreto 19 novembre 2019, n. 182, entro il 31 maggio di ogni anno:
- i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al MITE la dichiarazione relativa alle quantità, le tipologie e le destinazioni dei PFU provenienti dal mercato del ricambio gestiti nell’anno precedente (tali quantità andranno poi inserite nel nuovo registro nazionale quando sarà operativo);
- i produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono a forme associate di gestione devono versare l’eventuale conguaglio;
- i produttori e gli importatori hanno l’obbligo di inviare al MITE copia del bilancio d’esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati;
- i produttori e gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue dichiarano, mediante il modulo di cui all’Allegato VII, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell’anno solare precedente (tali quantità andranno poi inserite nel nuovo registro nazionale quando sarà operativo).
Alleghiamo il Decreto n. 182 del 19 novembre 2019 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
(Fonte: Confindustria Brescia)