È stato pubblicato di recente un nuovo interpello riguardante il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La domanda posta riguarda le modalità di partecipazione del RLS alla formazione obbligatoria. La risposta fornita dalla Commissione ha sottolineato che la normativa (articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008) “già prevede in modo esplicito una durata minima di 32 ore per i corsi di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”, e stabilisce anche che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS siano stabiliti tramite contrattazione collettiva a livello nazionale.
Di seguito il testo completo per consultazione:
Fonte: Confindustria Brescia