A seguito dell’emanazione del DPCM del 03 novembre 2020, in vigore dal 06 novembre 2020 fino al 03 dicembre 2020, riportiamo di seguito una breve panoramiche del contenuto.
L’autodichiarazione deve essere custodita durante ogni spostamento, cliccando QUI è possibile visualizzare il modello attualmente in vigore.
Il nuovo DPCM non porta modifiche sostanziali alle attività che possono restare aperte salvo l’adozione rigida, puntuale e rigorosa del protocollo aziendale.
È possibile consultare QUI l’infografica resa disponibile dal Governo con gli obblighi aggiuntivi per le singole aree e le faq QUI .
Attualmente la suddivisione prevede tre aree:
Ogni settimana il Ministero della Salute provvederà all’aggiornamento dell’elenco di cui sopra.
Si sottolinea che in zona rossa sono sospese le attività di:
Prestare particolare attenzione ai viaggi all’estero, in quanto vige il divieto di spostamento da e verso alcuni stati come riportato all’art. 6 (Limitazioni), 7 (dichiarazione) e 8 (sorveglianza sanitaria e isolamento) del DPCM in oggetto.
Ricordiamo che la vigilanza della correttezza e completezza delle misure adottate spetta al Prefetto che può avvalersi di tutte le forze dell’ordine e forze armate (polizia, carabinieri), VVF, ispettorato del lavoro, nonché ATS che svolge già attività di monitoraggio e sorveglianza.
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