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Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 recante i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Per quanto riguarda la formazione in materia di antincendio, le principali novità introdotte sono le seguenti:

  • cambia la denominazione dei corsi: livello 1 (ex basso rischio), 2 (ex medio rischio), 3 (ex alto rischio);
  • anche per il basso rischio (livello 1) è prevista la prova pratica di spegnimento;
  • l’obbligo di aggiornamento periodico sarà ogni 5 anni (non più ogni 3).

Se, al momento dell’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.

Eventuali corsi ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, cioè con la vecchia normativa, già programmati entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).

 

Fonte: Ufficio Studi SAEF

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