Smart working, green pass e riapertura delle attività economiche: cosa c’è da sapere

Data pubblicazione: 25/06/2021

Previste maggiori riaperture, a partire dal 1° luglio, dove anche in zona gialla sarà possibile, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e richiesti dalla normativa, svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati, tenere convegni e congressi, consentire la presenza di pubblico anche al chiuso ad eventi e competizioni sportive, nonchè riaprire le piscine anche in impianti coperti e i centri benessere e termali. È quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Riaperture pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La conversione in legge, tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle zone colorate, secondo i criteri proposti dal Ministero della salute.

In sostanza, nel determinare il colore si terrà conto:

  • dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva;
  • del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Di seguito riassumiamo alcune delle disposizioni previste nel decreto.

Smart working. Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

I datori di lavoro privati hanno l’obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Green pass. Per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo (Rsa) e partecipare a feste, eventi e fiere il decreto ha istituito il green pass che certifica:

  • l’avvenuta vaccinazione contro Covid-19. In tal caso, ha validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciato automaticamente all’interessato;
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19. In tal caso, il green pass ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
  • l’esito negativo di un test molecolare o antigenico per la ricerca del Covid-19. In tal caso, la certificazione ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 giugno 2021, il Governo ha definito ufficialmente le modalità attuative della Piattaforma nazionale digital green certificate dedicata al rilascio del Green pass.

Attività in presenza. Dal 1° luglio 2021 sarà possibile, in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e richiesti dalla normativa:

  • svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati;
  • tenere convegni e congressi;
  • consentire la presenza di pubblico anche al chiuso ad eventi e competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso);
  • riaprire le piscine e i centri natatori anche in impianti coperti;
  • riaprire i centri benessere;
  • riaprire i centri termali;
  • svolgere tutte le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore;
  • riaprire al pubblico le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Assemblee di associazioni e fondazioni. È consentita fino al 31 luglio 2021 la possibilità di svolgere mediante videoconferenze le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, incluse quelle non riconosciute, delle fondazioni nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi, anche quando tale possibilità non sia contemplata dai relativi statuti.

Sorveglianza sanitaria. È stato confermato fino al 31 luglio 2021 l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Validità di documenti di riconoscimento. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 (rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell’espatrio).

Inoltre, è stata differita fino al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data.

Abilitazione per consulenti del lavoro. Prorogata fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione per i Consulenti del Lavoro, oltre che per gli esperti di radioprotezione e i medici autorizzati.

(Fonte: Ipsoa)