Ricerca e sviluppo, chiarimenti di MISE e Agenzia delle Entrate

Data pubblicazione: 07/05/2021

Dalla risposta a interpello 280/2021 arriva un’apertura delle Entrate e del Mise (che ha fornito il parere all’Agenzia) sulla ricerca e sviluppo commissionata dall’estero ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 145/2013 (vigente fino al 2019), con riferimento all’ammissibilità delle spese sostenute “indirettamente” per consulenze esterne e dei costi di personale distaccato, nel rispetto del requisito della congruità.

Il caso riguarda una società italiana avente un centro di ricerca in Italia, che si affianca a quello costituito ed operante all’estero presso la controllante estera. La società interpellante, che svolge la sua attività nell’ambito della fabbricazione di robot industriali, chiede di confermare che accedano all’agevolazione:

  • l’attività svolta presso il centro di ricerca italiano per gli esercizi 2018 e 2019, ancorché riferita a commessa di lungo periodo conclusa nel 2020, periodo non più agevolabile, ottenendo una risposta positiva;
  • le spese sostenute “indirettamente” per le consulenze esterne (articolo 3, comma 6, lettera c per il 2018 e lettera c-bis per il 2019, del D.L. 145/20013), inclusa quella infragruppo prestata da una società consociata (Gamma) di cui alla lettera a) del predetto comma 6, perché considerabili tra le attività di ricerca e sviluppo svolte “direttamente”;
  • le spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di materiali e forniture direttamente impiegabili nella realizzazione del prototipo di cui all’articolo 3, comma 6, lettera d-bis, del D.L. 145/2013; per tali spese l’agevolazione è concessa purché rispondenti ai requisiti di pertinenza e congruità. Il Mise, nel confermare che sono agevolabili le spese del personale interno “direttamente impiegato”, fornisce un parere positivo sul secondo quesito ritenendo che le spese per i consulenti esterni possono essere considerate intra muros, in quanto qualificabili alla stregua di “personale esterno” (vale a dire, non avente un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa) ma con un contributo diretto alle attività ammissibili svolte internamente dalla società.

Interpretando in modo ampio la norma, il Mise conclude quindi che nel “personale esterno” si possano includere (e quindi agevolare come attività intra muros, essendo svolte internamente) sia i lavoratori autonomi operanti come consulenti che i lavoratori dipendenti di altre imprese “distaccati”.

Infine, sono agevolabili come ricerca intra muros, sempre nel rispetto della congruità, anche le spese sostenute nei confronti della società Delta che sono configurate non come appaltate dalla società istante a un soggetto esterno, ma come acquisizione di servizi specialistici a supporto delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dalla società istante.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)