Protocollo anti Covid-19: gli obblighi aggiornati per i datori di lavoro

Data pubblicazione: 28/04/2021

Le novità hanno reso necessario l’adeguamento della check-list dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL, lista che è stata diffusa con la nota n. 2181 del 9 aprile 2021. Le attività di verifica si concentrano sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle nuove misure di contenimento. Quali sanzioni rischiano le aziende non in regola?

Maggiore coinvolgimento del medico competente, incremento delle forme di lavoro da remoto e obbligo di utilizzo di idonei e certificati dispositivi di protezione individuale per le vie aeree. Sono queste alcune delle principali novità introdotte dal Protocollo. Le prescrizioni contenute nel Protocollo sono di particolare rilevanza in quanto, oltre ad avere la basilare funzione di arginare la diffusione virale, formano anche oggetto dei controlli da parte degli organi di vigilanza i quali, in caso di mancata attuazione, potrebbero arrivare anche a sospendere l’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le regole del Protocollo in questione vanno rispettati sull’intero territorio nazionale da tutte le attività produttive industriali e commerciali. Relativamente alle attività svolte nei cantieri, tuttavia, si applica il Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali.

Nel settore del trasporto e della logistica, infine, le regole anti-contagio restano dettate dallo specifico protocollo condiviso sottoscritto il 20 marzo 2020.

Il Protocollo sottoscritto in data 6 aprile innanzi tutto chiarisce che “Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico” e introduce rilevanti emendamenti alla precedente regolamentazione.

Di seguito evidenziamo le più importanti novità.

Modalità di ingresso in azienda.

  • La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
  • qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente;
  • al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato 9 al DPCM del 2 marzo 2021.

Pulizia e sanificazione in azienda. L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, e adesso deve farlo in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

  • Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, le “mascherine chirurgiche” di cui all’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2020 conv., con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, il cui uso è disciplinato dall’art. 5-bis del medesimo DL. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, sono utilizzate le mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
  • laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia;
  • l’uso di tali DPI non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Organizzazione aziendale.

  • Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 30 del DPCM 2/3/2021 le imprese, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le RSA, potranno – fra l’altro – utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione;
  • il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività;
  • nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
  • per le trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP deve tener conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
  • sono consentiti in presenza, ai sensi dell’art. 25, co. 7, del DPCM 2/3/2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL;
  • è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.

  • La sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29/4/2020 e con la circolare interministeriale del 4/9/2020;
  • il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19;
  • il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del DL n. 34/2020 conv. con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4/9/2020, nel rispetto della riservatezza;
  • il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena;
  • la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire in osservanza della normativa di riferimento;
  • per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’art. 41, co. 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le disposizioni suddette non escludono la possibilità di adottarne equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa comunque consultazione delle RSA.

Controlli sulle misure di contenimento del Covid-19.

Sotto la regia del prefetto territorialmente competente, il monitoraggio sull’esecuzione delle misure anti-contagio necessarie a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene principalmente svolto dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (compresi i carabinieri del NIL) e delle Aziende sanitarie locali.

Le novità introdotte dal nuovo Protocollo condiviso hanno reso necessario anche l’adeguamento della check-list dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL, lista che è stata diffusa con nota n. 2181 del 9 aprile 2021.

Si evidenzia che, in questi casi, le attività di verifica si concentrano sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle misure di contenimento stabilite anche dai protocolli sottoscritti fra Governo e parti sociali, in quanto comunque riconducibili alle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sanzioni in caso di violazione degli obblighi.

Poiché le disposizioni indicate nei Protocollo anti-contagio vanno considerate a tutti gli effetti misure di contenimento, la relativa violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 35/2020. In pratica, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Inoltre, come ricorda anche l’INL nella recente nota n. 2181 del 9 aprile u.s., la mancata attuazione dei Protocolli condivisi che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sanzione accessoria della sospensione dell’attività o dell’esercizio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il periodo di chiusura disposto in via cautelare dal personale ispettivo che accerta le violazioni, è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria da 5 a 30 giorni definitivamente irrogata dall’autorità competente (Prefetto per le violazioni delle misure definite ai commi 1 e 2 dell’art. 4 o dal Presidente della Regione per le violazioni delle misure definite dall’art. 3 del DL n. 19/2020 conv. in Legge n. 35/2020).

In caso di reiterata violazione delle disposizioni di contenimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Se la condotta consiste nella violazione di una misura contenuta in uno dei Protocolli e, contemporaneamente, nella violazione ad una delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) il fatto potrebbe integrare anche un illecito penale. In questi casi l’organo di vigilanza applicherà l’art. 301 del D.Lgs. n.81/2008 e, quindi, le disposizioni di cui agli artt. 20 e ss., D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica.

In caso di mancato utilizzo sul luogo di lavoro, per esempio, di adeguate mascherine certificate si avrà contemporaneamente la violazione delle misure previste al punto 6 – Dispositivi di protezione individuale – del Protocollo condiviso 6/4/2021 (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro) e la violazione dell’art. 77, co. 3, del TUSL (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro).

(Fonte: Ipsoa)

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