Panoramica delle scadenze ambientali al 30 aprile 2021

Dichiarazione MUD (posticipata al 16 giugno 2021).

Solo per quest’anno, la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dovrà avvenire entro il 16 giugno 2021, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2-bis della Legge n. 70 del 1994, il quale testualmente recita: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

RAEE (dati immesso sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (scadenza posticipata al 16 giugno 2021).

Vista la scadenza posticipata del MUD per quest’anno e visto che la dichiarazione dei dati relativi all’immesso sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) fa parte del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), anche la comunicazione AEE è, pertanto, posticipata al 16 giugno 2021. In particolare, i soggetti iscritti al Registro AEE devono comunicare i dati relativi alle AEE immesse nel 2020 unicamente con modalità telematica.

Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti.

Per le imprese che recuperano rifiuti iscritti nel registro provinciale (di cui all’art. 216 del D.Lgs 152/2006), entro il 30 aprile di ogni anno deve essere corrisposto alla Provincia il diritto di iscrizione annuale.

Albo gestori ambientali: diritti annuali di iscrizione.

Le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali sono tenute annualmente entro il 30 aprile a versare all’Albo il diritto di iscrizione in base alla loro categoria di appartenenza. Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione dall’Albo. Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

Dichiarazione E-PRTR.

La scadenza per la presentazione e trasmissione dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 157/2011 (art. 5 Reg. CE 166/2006) è il 30 aprile 2021.

Anche per quest’anno la comunicazione dei dati 2020 non avverrà utilizzando la procedura informatica, ma l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante compilazione e trasmissione di un modulo in formato excel predisposto a tale scopo. La variazione riguarda soltanto le modalità di comunicazione dei dati, pertanto restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.

ORSO (dati relativi alla gestione rifiuti per impianti di recupero/smaltimento).

I gestori di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti sono tenuti, entro il 30 aprile di ogni anno:

  • al completamento dei dati richiesti nelle schede annuali dell’applicativo ORSO;
  • alla convalida di tutti i dati inseriti nell’anno precedente.

AIDA (dati del piano di monitoraggio previsto dall’autorizzazione integrata ambientale – AIA).

Come previsto dall’art. 29-decies del D.lgs. 152/2006, tutte le imprese in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), che esercitano attività c.d. IPPC, hanno l’obbligo di trasmettere i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione, ed in particolare, dal loro piano di monitoraggio.

CONAI (dichiarazione “azienda esportatrice netta”).

È prevista una procedura semplificata per le aziende esportatrici nette di imballaggi pieni. Si ricorda che per “esportatrici nette” si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

I soggetti interessati saranno tenuti alla compilazione del mod. 6.22 entro il 30 aprile di ogni anno, allegando copia della dichiarazione IVA ed una nota sintetica descrittiva dei flussi di imballaggi e dei relativi materiali.

L’azienda esportatrice netta deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all’esportazione;
  • è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del contributo ambientale Conai per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;
  • è comunque obbligata alla corresponsione del contributo ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento.

(Fonte: Confindustria Brescia)

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