Industria 4.0, risarcimento a rischio in caso di perizia falsa

Industria 4.0 non è solo l’acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati, ma riguarda anche sistemi di gestione dell’energia e dispositivi per il monitoraggio dei processi; lo sottolinea il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Cnpi) attraverso un documento denominato “Transizione 4.0: guida per professionisti e aziende”, che fa il punto sull’operatività per i professionisti che si cimentano con questa agevolazione.

Le linee guida ricordano ai periti e alle imprese che la firma di perizie giurate non rispondenti al vero potrebbe fare decadere il diritto al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione professionale Rc in caso di contenzioso, in quanto, con il giuramento, muta la funzione pubblica dell’atto sottoscritto.

Le linee guida ricordano che, di norma, l’assicurazione opera in tutti i casi di danno patrimoniale, derivante dalla prestazione professionale eseguita. Specificano che tutte le prestazioni professionali, oggetto di perizia asseverata o perizia giurata, rientrano nelle competenze riservate dalla legge al professionista ingegnere o perito industriale, iscritti nel relativo albo. Per questo, data la natura riservata delle prestazioni realizzate nella perizia, può essere attivata la copertura assicurativa, perché per i professionisti è obbligatoria per legge.

All’atto della sottoscrizione dell’incarico, il professionista è tenuto a comunicare al committente il numero di polizza assicurativa, la data di scadenza e il massimale di rischio o di rimborso assicurato. La normativa, su iper-ammortamento prima e credito di imposta poi, per investimenti di importo rilevante richiedeva inizialmente una perizia giurata, oggi richiede “solo” una perizia asseverata. Ma sono molti i tecnici che continuano a predisporla in forma giurata.

Le responsabilità del tecnico asseverante possono avere carattere penale, nei casi di falsità nelle asseverazioni o nelle perizie giurate, oltre che civile, per i danni patrimoniali cagionati nei confronti del proprio committente e/o a terzi. Inoltre, possono avere carattere deontologico-disciplinare, nei riguardi del proprio ordine professionale di iscrizione, e/o amministrativo, per quanto attiene alla responsabilità in merito a procedure sanzionatorie amministrative.

Le linee guida sottolineano come la conoscenza comune sull’argomento “Industria 4.0” sia finora limitata a macchine utensili e impianti di produzione, ma sono molte altre le opportunità per le quali può trovare applicazione la norma e che possono essere di interesse per le imprese.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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