Importi degli indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020

Data pubblicazione: 24/05/2021

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

Con la circolare n. 14 del 18 maggio 2021 è stato disposto che, con decorrenza 1° luglio 2020, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati, è determinata nella misura dello 0,5%.

(Fonte: Inail)

vedi anche: Bando Isi Inail 2020