Emissioni in atmosfera: relazione per la valutazione della sostituzione di sostanze pericolose

Data pubblicazione: 29/07/2021

In particolare, è stato introdotto il comma 7bis dell’art. 271 il quale prevede che, al fine di ridurre le emissioni di sostanze “pericolose” (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione ecc.), i Gestori degli impianti soggetti ad AIA o autorizzazione elle emissioni/AUA, in cui sono utilizzate le suddette sostanze, inviino periodicamente all’Autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Per gli impianti in esercizio, l’invio della prima relazione deve essere effettuato entro 1 anno dall’entrata in vigore del D.Lgs 102/2020, ossia entro il 28 agosto 2021.

Dal momento che la stessa norma nazionale non ha fornito ulteriori indicazioni sui contenuti della relazione (dall’identificazione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, ai criteri da utilizzare ai fini dell’analisi tecnico-economica per la sostituzione delle stesse), Regione Lombardia ha definito – con la D.g.r. 7 giugno 2021 – n. XI/4837 – una Linea Guida al fine di agevolare ed uniformare l’attività di predisposizione della relazione da parte dei Gestori e di valutazione da parte delle Autorità competenti.

Regione ha inoltre messo a disposizione una serie di FAQ di chiarimento.

(Fonte: Confindustria Brescia)