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Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con l’entrata in vigore del decreto 2 settembre 2021 il piano di emergenza subisce alcune modiche; pertanto, è necessaria una verifica dei suoi contenuti, in particolare:

Informazione e formazione anticendio

Tutti i lavoratori sono soggetti a formazione (anche interna) sul piano di emergenza. Argomenti minimi:

  • I rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
  • I rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
  • Le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
  1. Osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
  2. Accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
  3. L’ubicazione delle vie d’esodo;
  • Le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
  1. Le azioni da attuare in caso di incendio;
  2. L’azionamento dell’allarme;
  3. Le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
  4. La modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
  • I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
  • Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Piano di emergenza

  • Obbligatorio per:
  1. Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  2. Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  3. Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato i al decreto del presidente della repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
  • Per le aziende con meno di 10 lavoratori occupanti e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, è necessario prevedere:
  1. Planimetrie di emergenze
  2. Indicazioni schematiche relative all’emergenza (i contenuti sono gli stessi del piano di emergenza)
  • Prova di evacuazione con periodicità annuale a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi
  • Misure di coordinamento in caso di più aziende nello stesso edificio
  • Aggiornati i contenuti minimi
  1. Le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  2. Le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  3. Il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  4. I lavoratori esposti a rischi particolari;
  5. Il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  6. Il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
  7. I compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento
  8. Alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  9. I compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  10. I provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  11. Le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  12. Le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  13. Le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Planimetrie di emergenza

Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

  • Le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  • L’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  • L’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • L’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  • L’ubicazione dei locali a rischio specifico;
  • L’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  • I soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Formazione antincendio

  • Aggiornamento corso antincendio ogni 5 anni;
  • Nuova classificazione in livello 1, livello 2, livello 3 per la determinazione del percorso formativo;
  • Nuovo elenco delle attività per cui è obbligatorio l’esame dei vvf;
  • Nuovi programmi per il corso antincendio;
  • Nuovi requisiti per la qualificazione dei docenti;

 

Fonte:  Ministero dell’Interno

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