Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con l’entrata in vigore del decreto 2 settembre 2021 il piano di emergenza subisce alcune modiche; pertanto, è necessaria una verifica dei suoi contenuti, in particolare:
Informazione e formazione anticendio
Tutti i lavoratori sono soggetti a formazione (anche interna) sul piano di emergenza. Argomenti minimi:
- I rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
- I rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- Le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- Osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- Accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- L’ubicazione delle vie d’esodo;
- Le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
- Le azioni da attuare in caso di incendio;
- L’azionamento dell’allarme;
- Le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- La modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
- I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Piano di emergenza
- Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato i al decreto del presidente della repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- Per le aziende con meno di 10 lavoratori occupanti e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, è necessario prevedere:
- Planimetrie di emergenze
- Indicazioni schematiche relative all’emergenza (i contenuti sono gli stessi del piano di emergenza)
- Prova di evacuazione con periodicità annuale a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi
- Misure di coordinamento in caso di più aziende nello stesso edificio
- Aggiornati i contenuti minimi
- Le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- Le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
- Il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- I lavoratori esposti a rischi particolari;
- Il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- Il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
- I compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento
- Alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- I compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- I provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- Le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- Le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- Le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Planimetrie di emergenza
Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
- Le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- L’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- L’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- L’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- L’ubicazione dei locali a rischio specifico;
- L’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- I soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
Formazione antincendio
- Aggiornamento corso antincendio ogni 5 anni;
- Nuova classificazione in livello 1, livello 2, livello 3 per la determinazione del percorso formativo;
- Nuovo elenco delle attività per cui è obbligatorio l’esame dei vvf;
- Nuovi programmi per il corso antincendio;
- Nuovi requisiti per la qualificazione dei docenti;
Fonte: Ministero dell’Interno