Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 ha apportato modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando cosi a modificare e aggiornare il d.lgs. 81/08, cosiddetto TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
La legge di conversione, rispettivamente al Capo III RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, prevede una mini riforma del Testo Unico di sicurezza andando a modificare, l’allegato 1 e gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99. Le modiche interessano:
- comitati regionali di coordinamento
- sistema informativo nazionale per la prevenzione
- vigilanza
- provvedimento di sospensione dell’attività
- organismi paritetici
- ruolo del preposto
- formazione e addestramento
Tra le novità principali:
- oltre a ATS e ASL, i controlli in materia di d.lgs. 81/088 verranno eseguiti anche da INL (si rimanda alla Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 del INL)
- L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità e alle malattie professionali denunciate.
- sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per avvio attività
- Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il datore di lavoro dovrà individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- novità relative agli obblighi dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche;
- il preposto in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, potrà intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- il preposto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, potrà interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;