L’articolo 31 del D.L. 34 (il cosiddetto Decreto Sviluppo) ha inserito nel Codice della proprietà industriale l’articolo 11-ter, in base al quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, registrati da almeno cinquant’anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquant’anni, hanno la possibilità di ottenere l’iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il decreto ha, inoltre, costituito il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale presso il Ministero per lo Sviluppo economico, che opera mediante interventi nel capitale di rischio di quelle imprese che, per motivi economici, finanziari o tecnici, hanno deciso di chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività o delocalizzazione fuori dal territorio italiano.
La norma ha il fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale e disciplina il procedimento di individuazione degli interventi di sostegno ad aziende titolari di marchi storici, da finanziare con le risorse del Fondo di tutela (stanziati 30 milioni di euro per il 2020).
Il legislatore ha introdotto anche l’obbligo per titolari o licenziatari di marchi storici di notificare al Mise le informazioni relative a progetti di chiusura o delocalizzazione delle unità produttive: la violazione comporta una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 50mila euro.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)