La Legge di Bilancio 2021 contiene una serie di aiuti, finanziati a debito o considerati, forse inappropriatamente, già in conto al programma Next Generation EU. Molti sono previsti però (per ora) solo sulla carta: occorrono ulteriori passaggi per la fruizione degli aiuti da parte dei destinatari, come l’emanazione di decreti di attuazione da parte dell’Esecutivo (Ministeri competenti) e il rilascio, da parte del Consiglio UE o della Commissione europea, dell’autorizzazione in deroga trattandosi di interventi che si configurano come aiuti di stato.
Ai fini del corretto funzionamento della concorrenza e del mercato unico europeo, infatti, l’art. 109 del Trattato di funzionamento dell’UE prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare tali aiuti. Nel tempo è ormai invalsa però la prassi, almeno per quel che riguarda l’Italia, di non chiedere preventivamente, sulla base dei progetti, il rilascio dell’autorizzazione comunitaria ma di adottare le misure legislative dell’aiuto prevedendone, tuttavia, la sospensione fino al suo ottenimento.
La normativa unionale prevede che se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, a norma dell’art. 107, dà inizio alla procedura di verifica di compatibilità e conseguentemente lo Stato membro interessato non può dare seguito alle misure adottate fino a quando la procedura si conclude con una decisione finale.
Questa procedura è però derogabile, in linea generale, per specifiche categorie di aiuti di Stato per le quali sia adottato un apposito regolamento che riconosce previamente un loro impatto non significativo sul funzionamento del mercato interno (ad esempio, i regolamenti de minimis).
Nella sola legge di Bilancio 2021 si contano almeno 15 misure subordinate all’autorizzazione della Commissione o del Consiglio dell’UE, di cui una decina sono quelle più significative, che variano dagli esoneri contributivi, più numerosi, alla proroga dei sisma ed ecobonus.
La concreta attuazione delle leggi che dispongono agevolazioni finanziarie o fiscali spesso viene, però, a dipendere anche dalla mancata adozione o dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti di attuazione. È anche capitato, in qualche occasione, che la norma di attuazione non sia stata emanata alla data di scadenza dell’adempimento richiesto dalla normativa primaria.
Frequenti sono anche i casi in cui manca un termine per l’emanazione del provvedimento attuativo.
Il numero dei decreti/provvedimenti attuativi è veramente significativo. Ne sono stati contati ben 176 nella legge di Bilancio 2021, lievitati di 93 nel corso dell’iter parlamentare; 32 sono contenuti anche nel decreto Ristori e circa 40 interessano l’area fiscale.
Va nella direzione di snellire questo processo la recentissima decisione del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, che ha promosso la costituzione di un’unità preposta all’analisi ex post ed ex ante degli effetti che le nuove norme potranno produrre su imprese e contribuenti.
(Fonte: IPSOA)