La scadenza del 31 maggio, relativa alla comunicazione di avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico ai fini dell’avvio al recupero dei rifiuti urbani degli operatori economici, è perentoria. Dunque, i soggetti che non la rispettano non hanno diritto alla riduzione della quota variabile della Tari 2022, salvo diversa decisione del Comune. Inoltre, in caso di mancato invio della comunicazione, si presume senz’altro che l’utenza non domestica abbia scelto di restare con il gestore pubblico. In tale ipotesi, la scelta del contribuente è revocabile di anno in anno.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nelle risposte fornite d’intesa dal Mef e dal Mite ai quesiti formulati da Sole 24 Ore.
Per effetto della riforma introdotta con il D.Lgs 116/2020, le utenze non domestiche che vogliono avviare al recupero i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico devono trasmettere al Comune una comunicazione contenente l’impegno a rivolgersi ad un operatore privato per almeno 5 anni. Con la modifica apportata da ultimo nell’art. 30, comma 5, D.L. 41/2021, in sede di conversione del decreto Sostegni, si è stabilito che tale comunicazione deve essere inviata, per la prima volta, entro il 31 maggio, con effetto a partire dall’anno prossimo. A regime, inoltre, la scadenza per l’adempimento in esame è fissata al 30 giugno di ogni anno, a valere dall’anno successivo a quello di presentazione.
La comunicazione di avvio al recupero è correlata alla riduzione della quota variabile della Tari che è proporzionale alle quantità di rifiuti effettivamente recuperati.
Nelle risposte congiunte dei due dicasteri, si conferma in primo luogo che, per l’anno 2021, continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti comunali, in punto di riduzione per recupero.
Si è inoltre precisato che la scadenza di legge è da considerarsi perentoria, poiché funzionale alla corretta predisposizione dei piani economici – finanziari che sono alla base della elaborazione del prelievo sui rifiuti. Ne consegue che l’operatore che non trasmette la comunicazione nei termini, non avrà diritto alla riduzione della quota variabile Tari, con riguardo alla tassa dovuta per il 2022. Il documento di prassi fa salva una diversa decisione dell’ente locale.
Inoltre, malgrado la modifica del D.Lgs 116/2020 imponga la presentazione della comunicazione anche in caso di opzione per il servizio pubblico, le Faq del Mef/Mite correttamente ritengono che, nel silenzio dell’operatore, si considera confermata l’opzione per il pubblico. In questo caso, dunque, la trasmissione della lettera è consigliabile ma non necessaria.
Quanto alla durata dell’opzione, si evidenzia che la norma di riferimento stabilisce espressamente che la scelta di avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico vale almeno 5 anni. È altresì disposto che qualora l’impresa decida di tornare al pubblico prima del decorso dei 5 anni, la riammissione della stessa è una facoltà, e non un obbligo, del gestore pubblico.
Non è chiaro invece se anche la scelta di restare nel servizio comunale abbia la medesima durata quinquennale, come sembrerebbe dalla lettera dell’articolo 238 del D.Lgs 152/2006. Sul punto, le Faq forniscono una risposta negativa. Si legge infatti che la facoltà di opzione dell’utenza non domestica è esercitabile annualmente, sebbene sia auspicabile un impegno pluriennale anche a favore del gestore pubblico.
In sostanza quindi: a) se il contribuente sceglie di avvalersi di operatori diversi dal gestore pubblico – non necessariamente sempre lo stesso -, l’opzione ha durata minima di 5 anni; b) se invece decide di rimanere nel perimetro del servizio in privativa, la facoltà di optare si rinnova annualmente.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)