Lo strumento dei finanziamenti a tasso agevolato rappresenta una delle forme tipiche con cui lo Stato o un altro ente pubblico interviene per supportare o indirizzare l’attività economica. Tuttavia, i criteri di contabilizzazione di questa forma di agevolazione, prevista ad esempio nell’ambito delle misure introdotte dal decreto Crescita a sostegno dei progetti di R&S per l’economia circolare, non sono immediati, almeno per i redattori del bilancio in base ai principi contabili internazionali. In questi casi, infatti, risulta necessario far riferimento alla regolamentazione prevista dallo IAS 20, in materia di contributi pubblici, e dallo IFRS 9, per quanto concerne gli strumenti finanziari.
Per quanto riguarda i bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali il trattamento dei contributi pubblici è disciplinato dallo IAS 20, documento che detta regole sostanzialmente in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali con riguardo ai contributi qualificabili come “in conto esercizio” e “in conto capitale.
In questo principio sono ricomprese anche indicazioni circa le modalità di rilevazione di fattispecie particolari, quali il caso dei finanziamenti a fondo perduto, cioè quei prestiti per i quali l’ente erogatore si impegna, in presenza di condizioni stabilite, a rinunciare al rimborso; oppure, le situazioni in cui l’impresa beneficia di finanziamenti concessi a un tasso inferiore a quello di mercato. È opportuno precisare che sono invece escluse dalla trattazione dello IAS 20 le agevolazioni che impattano sulla determinazione del carico fiscale, sostanziandosi in esenzioni dalle imposte sul reddito o riduzione delle relative aliquote, oppure in riconoscimento di crediti d’imposta sugli investimenti e così via, fattispecie queste, invece, molto diffuse tra le recenti misure governative a supporto delle imprese. Infine, i contributi riferiti al settore agricoltura, data la peculiarità dello stesso, sono disciplinati dallo IAS 41.
Passando a trattare i criteri di contabilizzazione dei finanziamenti agevolati, a seguito delle modifiche apportate allo IAS 20 per la sua necessaria armonizzazione con le disposizioni dello IAS 39 prima e poi dell’IFRS 9, è richiesta una particolare attenzione del redattore del bilancio.
È infatti necessario tenere conto congiuntamente delle disposizioni di questi principi nella prima rilevazione in bilancio del finanziamento ottenuto, e rifletterne poi le conseguenti rettifiche lungo la durata rispettivamente del finanziamento e dell’agevolazione ottenuta.
Prima di questi interventi di armonizzazione – in vigore dal 2009, – il finanziamento agevolato non determinava impostazioni contabili particolari, mentre nella sua nuova formulazione il principio evidenzia come debba essere identificato – e trattato di conseguenza – il beneficio che l’azienda ottiene attraverso un finanziamento pubblico agevolato: tale beneficio, come precisato dallo IAS 20, è costituito dalla differenza tra il valore di iscrizione del finanziamento, determinato nel rispetto dell’IFRS 9, e l’entità delle risorse ricevute dall’impresa.
In pratica, il valore di registrazione del nuovo debito corrisponde al “fair value” dello stesso: risulta pari, cioè, al valore attuale dei correlati futuri flussi di cassa attualizzati in base al tasso di interesse di mercato; una volta rilevato il debito finanziario, il redattore del bilancio seguirà poi le regole previste dal criterio del costo ammortizzato per la sua successiva contabilizzazione.
Secondo le disposizioni generali dettate dall’IFRS 9, nel caso di finanziamenti erogati da altre controparti il “beneficio” ottenuto dall’impresa (o il risultante “maleficio”) deve essere imputato immediatamente a conto economico come provento finanziario (o onere finanziario); diversamente da questa regola generale, nel caso di finanziamento agevolato pubblico, il “beneficio” costituisce un “contributo pubblico” e pertanto dovrà essere trattato seguendo le regole generali previste dallo IAS 20 per queste componenti: sarà quindi rilevato in modo sistematico a conto economico negli esercizi in cui l’impresa rileva come costi le spese che il contributo intende compensare.
Pertanto, nel caso in cui sia relativo a beni ammortizzabili (contributo in conto capitale), il contributo sarà rilevato a conto economico negli esercizi in cui sono imputate le quote di ammortamento, nella stessa proporzione; se invece si riferisce a spese specifiche, il contributo sarà imputato a conto economico nell’esercizio in cui è sostenuta la spesa a cui è correlato. Tuttavia, nel caso di finanziamenti agevolati, di norma, non risulta immediata l’individuazione dell’attività o della spesa oggetto di compensazione; quindi, come indicato dal principio internazionale, al fine di individuare la natura del contributo il redattore del bilancio dovrà tenere conto della normativa di riferimento e delle condizioni che devono essere soddisfatte e delle altre regolamentazioni previste per l’ottenimento del finanziamento agevolato. Molto facilmente in questi casi il contributo sarà attribuito a più elementi e, di conseguenza, sarà ripartito in più parti e imputato a conto economico seguendo criteri diversi considerati appropriati nelle singole circostanze.
(Fonte: IPSOA)