La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla figura del preposto e alle recenti novità normative introdotte nel D.Lgs. 81/2008. Il quesito, le premesse e la risposta della Commissione.
Nel contesto delle modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) apportate nel 2021, la figura del preposto ha subito rilevanti cambiamenti, come evidenziato nell’articolo “D.Lgs. 81/08: la sospensione dell’attività e gli obblighi del preposto“. Un interpello recente (n. 5/2023), approvato dalla Commissione interpelli, fornisce ulteriori chiarimenti sulla nomina e l’individuazione del preposto alla luce di tali novità.
La Commissione interpelli, istituita dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, risponde a quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di sicurezza sul lavoro, offrendo indicazioni interpretative per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Per comprendere il contesto normativo precedente relativo ai preposti, è possibile fare riferimento all’interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015, che si concentrava sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.
Il nuovo interpello (n. 5/2023), pubblicato il primo dicembre 2023 e approvato dalla Commissione, è intitolato “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023“.
L’Interpello 5/2023 e il Quesito della Camera di Commercio di Modena
La Camera di Commercio di Modena ha presentato il quesito alla Commissione interpelli, conformemente alla normativa che autorizza organismi associativi, enti territoriali, organizzazioni sindacali, e consigli professionali a inoltrare domande di interpretazione.
I quesiti posti dalla Camera di Commercio includono:
- Se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- Se piccole realtà aziendali, in cui il datore di lavoro coincide con il preposto, debbano comunque procedere all’individuazione;
- Se il datore di lavoro possa coincidere con il preposto;
- Se debba essere comunque individuato un preposto in assenza di un lavoratore che sovraintenda l’attività di altri.
Le premesse della Commissione Interpelli
Nelle premesse della Commissione si fa riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche in relazione ad articoli, lettere e commi modificati o introdotti per effetto della del DL 146/2021 e della legge 2015/2021.
Ad esempio si indica che:
- l’articolo 2 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera e) definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. b-bis) “prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono”: ‘(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività’;
- l’articolo 19 (Obblighi del preposto) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. a), prevede che, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono”: ‘sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti’;
- sempre l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. f-bis) dispone “che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze”, devono: ‘(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate‘;
- l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008, al comma 7, prevede che: ‘Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: ‘Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi’;
- l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del D.Lgs. 81/2008 “ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis)”.
L’interpello 5/2023: la risposta della Commissione Interpelli
Veniamo alle risposte della Commissione Interpelli.
La Commissione ritiene che, dal “combinato disposto” della normativa citata, con riferimento alle premesse riportate sopra, “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione”.
Non è escluso, tuttavia, che il preposto e il datore di lavoro possano coincidere. Infatti la Commissione indica che “dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.
Inoltre, “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
Fonte: Punto Sicuro