Il decreto ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, in misura pari al 6,81% dell’importo del premio dovuto per il 2020, come da delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 181 del 13 ottobre 2020.
La riduzione in discorso, prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2020/2021 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018-2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020.
(Fonte: Inail)