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Il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., con l’art. 2 ha definito tutti i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni nello stesso contenute e con l’art. 89, in particolare, quelli tenuti al rispetto degli obblighi di sicurezza di cui al Titolo IV sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le figure che interessano il nostro quesito sono quelle del datore di lavoro, del lavoratore e quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il datore di lavoro, secondo quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lettera b) è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Il lavoratore è invece definito nell’art. 2 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs. come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), è definito nell’art. 89 comma 1 lettera f) come il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92”, articolo nel quale dalla lettera a) alla lettera f) del comma 1 sono stati fissati tutti gli obblighi posti a suo carico. Il CSE è una importante figura professionale ed è considerato in giurisprudenza un alto vigilante dell’attività di cantiere, chiamato a svolgere precisi compiti quali quelli di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, di verificare l’idoneità dei POS delle imprese esecutrici, di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del PSC.

Nel caso segnalato nel quesito il datore di lavoro, partecipando personalmente ai lavori e prestando la propria attività lavorativa, assume sostanzialmente una posizione equiparata a quella del lavoratore in quanto è un soggetto che “svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro”, che in questo caso particolare è lui stesso. Venendosi quindi a trovare nella particolare situazione di essere contemporaneamente datore di lavoro e lavoratore lo stesso deve pertanto rispettare le disposizioni che il legislatore ha voluto porre a carico di entrambi i soggetti.

In conclusione, il CSE nella sua funzione di vigilante della sicurezza in cantiere e di garante del rispetto da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC e nei POS, è tenuto, davanti a una situazione del genere riscontrata direttamente, a richiamare il datore di lavoro affinché rispetti le disposizioni di sicurezza e si prenda cura come lavoratore, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, anche della propria sicurezza.

(Fonte: puntosicuro)

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