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Il DM 10 marzo 1998 verrà definitivamente abrogato a partire dal 29 ottobre 2022 a seguito dell’entrata in vigore dei tre DM del 01/02/03 settembre 2021, un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DM 01 settembre 2021 (Entrerà in vigore il 25 settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DM 02 settembre 2021 (Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022) – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46,
comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DM 03 settembre 2021 (Entrerà in vigore il 29 ottobre 2022) – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare tra le novità principali si segnalano:

  • manutenzione periodica a cura di tecnici manutentori qualificati
  • sorveglianza interna obbligatoria, in conformità alle norme uni di riferimento
  • aggiornamento dei contenuti dei corsi di formazione, tra cui la prova pratica per il rischio basso e le attività per cui sussite lobbligo di esame presso i VVF
  • qualifiche del formatore
  • nuove indicazione da riportare nel piano di emergenza, anche per attività semplici
  • aggiornamento con cadenza almeno quinquennale del corso antincendio
  • classificazione delle aziende in tre livelli (L1 L2 e L3) e non più rischio basso medio e alto
    nuove modalità di valutazione del rischio incendio

 

Fonte: Ufficio Studi SAEF

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