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Introduzione

Il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema centrale nel mondo del lavoro. Lo è stato in passato ma i numeri dimostrano che lo è ancora nel presente. Lo conferma il rapporto dell’INAIL (i dati variano a seconda degli anni, ad oggi abbiamo a disposizione i dati inail dei primi 11 mesi del 2021):

“Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e novembre sono state 502.458 (+2,1% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.116 delle quali con esito mortale (-3,0%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 50.804 (+24,1%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus”

Di lavoro muoiono oltre 1400 persone e circa mezzo milione sono vittime di infortuni. Basterebbero questi numeri per dimostrare che sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro c’è bisogno di una politica culturale che passi dalla formazione e dalla responsabilizzazione dei lavoratori e non dal mero obbligo normativo. Una logica che il decreto 81/2008, ovvero la legge quadro che disciplina il tema della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, ha cercato di introdurre, affidando precise responsabilità in materia di sicurezza a tutti gli anelli della catena del lavoro. E insieme alle responsabilità ha indicato quali sono le modalità per evitare l’accadere di episodi di infortunio nell’ambiente di lavoro.

Per questo esistono i documenti di valutazione dei rischi, per questo esistono i responsabili della salute e della sicurezza, per questo esistono precise mansioni a partire dal datore di lavoro, arrivando fino al lavoratore neoassunto o allo stagista. La sicurezza, insomma, è una partita che è necessario giocare in squadra e con squadre al completo, perché se anche uno soltanto dei giocatori si chiama fuori, mette a repentaglio tutto il sistema costituito. In questa partita a giocare un ruolo fondamentale è la formazione! Una formazione che deve essere considerata come strumento di crescita e funzionale allo scopo e non – come spesso accade – come mera risposta ad un obbligo normativo.

L’obbligatorietà

L’obbligatorietà morale

Che la formazione sulla salute e sulla sicurezza nel luogo di lavoro sia un elemento cruciale nella lotta agli infortuni è sostanzialmente sulla bocca di tutti, anche se troppo spesso nei fatti questa convinzione non trova riscontro.

Sono decine di migliaia ogni anno le sanzioni che vengono collimate a datori di lavoro che non assolvono l’obbligo formativo per i propri lavoratori e questo dimostra che la questione culturale è ancora lontana dall’essere sposata dalla totalità del mondo del lavoro. Ed è proprio una differenza di visione quella che determina questo gap. Una differenza che si riscontra anche in altri aspetti della sicurezza personale.

Si pensi ad esempio agli obblighi legati all’utilizzo delle automobili (per altro proprio gli infortuni sul lavoro “in itinere” sono quelli che crescono con maggiore intensità). Diversi anni fa, ormai, è stata approvata una legge del codice della strada che obbliga le persone ad allacciare, sia alla guida che agli altri posti in auto, la cintura di sicurezza, uno strumento che in caso di incidente è in grado di salvare la vita agli occupanti di un veicolo.

Bene, la cultura della responsabilità direbbe “è necessario indossare la cintura di sicurezza perché in questo modo posso salvarmi la vita” mentre la cultura della mediocrità, che purtroppo appartiene a tanti, dice “indosso la cintura altrimenti prendo la multa”. Così accade anche nel caso dei limiti di velocità: “rispetto 90 chilometri orari su una tangenziale, altrimenti rischio di far male a me e ad altre persone” oppure “rispetto 90 chilometri orari, altrimenti mi arriva a casa la multa e mi tolgono i punti della patente”.
Questo a significare che ogni obbligo imposto (ricordando che l’imposizione viene dallo Stato, quindi dall’insieme di tutti noi) può essere visto in due modi: come elemento che rende opportuno e irrinunciabile un determinato comportamento, oppure come una scocciatura da rispettare in previsione unicamente di una sanzione se non lo si fa.

Così è anche per la formazione sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro: le scappatoie, le scorciatoie, la disonestà delle “truffe formative” che spesso si verificano… non portano ad una maggiore sicurezza in un’azienda, anzi. Magari portano ad evitare una sanzione, ma pesano molto di più, perché pesano sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, ovvero persone, ovvero famiglie, ovvero essere umani. E snobbando le regole della formazione obbligatoria, non è altro che il serpente che si morde la coda e continua a mordersela fino a quando quella coda sarà irrinunciabilmente compromessa. Le aziende con una loro etica e professionalità, al contrario, considerano la formazione sulla sicurezza come elemento chiave dell’inizio di un rapporto di lavoro (attenzione… “inizio” perché la formazione sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro non può essere fatta a distanza di anni dall’assunzione) che metta in sicurezza sia la parte aziendale, che il lavoratore, quindi sia l’interesse generale che quello singolo.

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Obbligatorietà normativa

È necessario specificare che la “piattaforma” normativa sulla quale si basa la materia della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro non è soltanto la legge quadro, ovvero il decreto 81/2008, che rappresenta in ogni caso la pietra miliare del percorso di disciplina della tematica, ma, soprattutto in tema di formazione, intervengono anche gli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato Regioni, il primo dei quali risale ormai a oltre 10 anni fa, ovvero al 21 dicembre 2011.

È opportuno specificare che la formazione obbligatoria non rappresenta soltanto un dovere del datore di lavoro, ma rappresenta anche un diritto da parte del lavoratore, nella logica che, al fine di ridurre al minimo i rischi legati alla mansione, sia necessario apprendere i correttivi a comportamenti potenzialmente in grado di mettere a rischio se stessi e gli altri. Un dovere, quindi, ma anche un diritto e un obbligo allo stesso tempo. In linea di sintesi si può affermare che il quadro normativo di riferimento prevede che ogni lavoratore debba essere formato per quanto attiene: i concetti di rischio (compresi quelli della propria mansione), i danni, la prevenzione, la protezione, l’organizzazione dell’azienda in termini di prevenzione, gli organi di vigilanza e le dinamiche di controllo e assistenza, i diritti e i doveri dei lavoratori, preposti, dirigenti e rspp rispetto al tema della sicurezza.

Obblighi di formazione sulla sicurezza

Chi deve farla

Si evince dal quadro normativo che la formazione sulla sicurezza non è un passaggio facoltativo, ma rappresenta un passaggio obbligatorio, che se non viene eseguito, è sanzionato in forma grave.

Non solo. Qualora dovesse accadere un infortunio ad un lavoratore che non ha svolto la formazione sulla sicurezza, le implicazioni di carattere penale per il datore di lavoro e le altre figure dirigenziali della sicurezza all’interno di un’azienda configurano un quadro accusatorio molto serio e pesante. E non ci si può neppure nascondere dietro all’esperienza nella mansione accumulata da alcuni lavoratori (con molti anni di attività alle spalle): anche costoro devono frequentare i corsi di formazione obbligatori, a seconda delle proprie caratteristiche e della propria mansione.

Ma ad essere interessati dalla formazione in chiave obbligatoria non sono soltanto i lavoratori, ma anche i dirigenti, che devono ricevere un’adeguata formazione in merito ad alcuni punti chiave: la valutazione dei pericoli e dei correttivi organizzativi, di procedura e tecnici sulla prevenzione e la protezione, i soggetti coinvolti nella filiera della sicurezza e gli obblighi che su di loro ricadono, l’individuazione e la definizione dei fattori di rischio potenziali.

E non è che una volta terminato il percorso formativo, la situazione sia ormai assodata e terminata. Non è così. Sia per i lavoratori che per i dirigenti, infatti, ai corsi di formazione obbligatori per la sicurezza, seguono aggiornamenti periodici, proprio per il fatto che le aziende sono corpi in movimento e in vita (le dinamiche evolvono con il tempo, cambiano, variano e al variare di quelle variano anche le ipotesi di rischio e i comportamenti di autoprotezione). Formazione e aggiornamento, quindi, rappresentano un obbligo di legge (oltre che morale) sia per i lavoratori che per i dirigenti di qualsiasi azienda, senza distinzione di dimensioni, codice Ateco, settore merceologico.

Come funziona

Si parla di “corsi base” per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ovvero moduli formativi predefiniti che devono seguire precisi standard e programmi. I corsi base per la sicurezza possono essere sia organizzati dal datore di lavoro in prima persona, che affidati a soggetti esterni (agenzie di formazione) purché siano accreditati nell’apposito albo dei formatori tenuto dalla Regione in cui l’agenzia opera.
È quest’ultimo il caso più diffuso: le aziende e i datori di lavoro si rivolgono a strutture operative esterne che organizzano il corso, lo erogano attraverso propri docenti selezionati e altamente professionali, rilasciano l’attestato di legge.

In questo percorso, sia che il corso venga organizzato dal datore di lavoro, che da soggetti terzi all’azienda, è necessario far riferimento ad un responsabile del progetto formativo, che spesso coincide con la figura del docente che eroga materialmente il corso. E la formazione sulla sicurezza e sulla salute nel luogo di lavoro, obbligatoria come evidenziato in precedenza sia per legge che per morale, si divide in due grandi tronconi: la formazione generale e la formazione specifica per la sicurezza sul lavoro.

Formazione generale è quella che riguarda, appunto, la sicurezza in generale: quali sono le conoscenze trasversali che tutti i lavoratori devono acquisire, quali sono le norme che riguardano la materia, quali le responsabilità di ognuno, quali i rischi e le sanzioni che si corrono per eventuali violazioni dei propri obblighi legati alla sicurezza. Potremmo definirla una parte “teorica” generale, ma non per questo meno importante.

Diversa è la formazione obbligatoria specifica sulla sicurezza, che è direttamente rapportata alla propria azienda e alla propria mansione (o mansioni che si svolgono). La componente specifica entra maggiormente nelle dinamiche operative dell’azienda cercando di evidenziarne i punti deboli e di suggerire comportamenti di autoprotezione o limitazione del rischio, entra direttamente nelle mansioni dei lavoratori e ne evidenzia i potenziali pericoli.

Una buona formazione generale, unita ad una precisa formazione specifica, fa in modo che il lavoratore sia sempre consapevole di come comportarsi in azienda per ridurre al minimo le casistiche di rischio quando sta lavorando.

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Quanto la formazione “specifica” e quanto la “generale”

Fatta la distinzione di cui alla sezione precedente, appare chiaro che alla durata totale del periodo formativo debbano concorrere sia la componente generale che la componente specifica. Ma in che modo e con quali dinamiche queste due componenti concorrono alla formazione obbligatoria per la sicurezza e per la salute nei luoghi di lavoro?

Iniziamo dalla formazione “generale”. La durata di questa formazione è di 4 ore e riguarda tutte le tipologie di aziende, indipendentemente dalla dimensione e dal settore merceologico. La formazione generale è una formazione obbligatoria, quindi nessuno ne è escluso e nel caso in cui questo avvenga l’azienda rischia pesanti sanzioni.
In questo genere di formazione e durante queste 4 ore formative (che possono essere organizzate sia in spazi aziendali che in spazi esterni all’azienda, purché i partecipanti totali non superino il numero di 35 persone) vengono affrontati temi che riguardano trasversalmente ogni tipologia di azienda, ovvero che possono coinvolgere ogni settore produttivo. Vengono esaminati i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione. Vengono messi in luce i diritti e i doveri che ricadono sulle varie figure in tema di sicurezza e salute nel luogo di lavoro, vengono esplicate le funzioni degli organi di assistenza, di controllo, di vigilanza.
Insomma, viene tracciato un quadro trasversale della sicurezza che può essere adattato ad ogni tipologia di azienda: dalla carrozzeria al grande albergo, dall’industria manifatturiera alla bottega.

Discorso diverso per la formazione “specifica”. In questo caso non si tratta di una durata fissa (come in quella “generale” stabilita in 4 ore) ma di una durata variabile a seconda delle caratteristiche dell’azienda, proprio perché è “specifica” nel senso che è intesa come cucita su misura all’azienda stessa. La legge suddivide le aziende in tre macro categorie a seconda delle caratteristiche.

Formazione “specifica”: le tre macro aree

Come accennato nella sezione precedente, per quanto attiene alla formazione obbligatoria specifica sulla sicurezza, la legge suddivide le imprese in tre macroaree a seconda delle proprie caratteristiche e da questa suddivisione determina la durata e i percorsi specifici di formazione:

Aziende a rischio basso

Sono quelle aziende in cui il rischio per il lavoratore è ritenuto lieve. È comunque presente, ma in forma calmierata.

Questa categoria, ad esempio, comprende tutti gli uffici e i negozi. Sono presenti alcuni rischi, ma tali da essere considerati “lievi”. In questo caso la formazione specifica è comunque obbligatoria, ma avrà una durata limitata, stabilita in 4 ore. I lavoratori delle aziende a rischio basso sono quindi obbligati a svolgere percorsi di formazione sulla sicurezza della durata totale di 8 ore, di cui 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica.

Aziende a rischio medio

Sono quelle aziende in cui la gravità del rischio è maggiore di un ufficio o un negozio, ma non raggiunge quello di un’industria manifatturiera.

In questa categoria sono ad esempio incluse le imprese di autotrasporti, alcune tipologie di imprese agricole, le attività di assistenza sociale non residenziale, le scuole di istruzione. Anche in questo caso la formazione specifica è obbligatoria e la durata ammonta a 8 ore. I lavoratori delle aziende a rischio medio sono quindi obbligati a svolgere percorsi di formazione sulla sicurezza della durata di 12 ore, di cui 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica.

Aziende a rischio alto

Sono quelle aziende in cui la tipologia del rischio è – per via dell’attività e dei processi produttivi – la più alta che si possa trovare nell’ambito lavorativo.

Rientrano in questa categoria le imprese di costruzioni, di smaltimento rifiuti, di assistenza sociale residenziale e le industrie laddove l’attività manifatturiera ricopre un ruolo importante e l’esposizione al rischio è sostanzialmente quotidiana. La formazione specifica assume in queste aziende un valore ancora più elevato, tanto che l’accordo Stato Regioni obbliga a svolgere almeno 12 ore di formazione specifica. I lavoratori delle aziende a rischio alto sono quindi obbligati a svolgere percorsi di formazione sulla sicurezza della durata di 16 ore, di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica

La formazione specifica dovrà avere basi solide, prima fra tutte il documento di valutazione dei rischi, obbligatorio anch’esso per ogni tipologia di azienda e strumento che mappa con precisione di dettaglio ogni potenziale rischio presente in azienda. I lavoratori sono tenuti a conoscerlo e impararlo, perché non mappa solo i rischi, ma il DVR include anche i comportamenti da attuare per diminuire o limitare tali ipotesi di rischio.

Le ore indicate per la formazione specifica vengono ritenute dal quadro normativo di riferimento sufficienti per la formazione obbligatoria dei lavoratori. Questo non impedisce (anzi…) che le aziende organizzino momenti di formazione aggiuntivi, oltre l’obbligo formativo, al fine di aumentare le competenze dei propri lavoratori in questo campo. Si tratta di azioni “virtuose” che possono anche essere riconosciute economicamente dall’INAIL, con l’applicazione dell’OT23, ovvero uno sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

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Formazione obbligatoria: formatore e datore di lavoro

Le caratteristiche del formatore

Come detto la formazione obbligatoria per la sicurezza può essere svolta da agenzie formative esterne all’azienda, purché in possesso di precisi requisiti.

È necessario specificare che la formazione obbligatoria ha valore quinquennale e va poi aggiornata attraverso specifici aggiornamenti. Uno dei vantaggi dell’agenzia formativa esterna è proprio dato dal fatto che ci sia un soggetto terzo che abbia sempre presente il quadro delle scadenze di validità della formazione dei lavoratori.

Inoltre, il “formatore” non può essere chiunque. Deve essere una persona che sia in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbia requisiti specifici e esperienza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rif. Decreto interministeriale 6 marzo 2013).

L’agenzia formativa, in ogni caso, deve avere ottenuto un accreditamento in corso di validità dall’autorità competente in materia, ovvero alla Regione dove ha sede l’agenzia formativa. Il datore di lavoro può assumere la qualifica di formatore a patto che abbia frequentato a sua volta corsi specifici e relativi aggiornamenti sui rischi presenti nella sua azienda (la durata di tali corsi è compresa fra 16 e 48 ore a seconda dei rischi).

Obblighi e sanzioni per il datore di lavoro

Qualora un datore di lavoro non rispetti l’obbligo di formazione previsto dal quadro normativo può anche essere accusato di lesioni colpose e nel caso in cui l’infortunio sfoci in una “morte bianca” addirittura di omicidio colposo.

Questo perché si verificherebbe la fattispecie secondo la quale il datore di lavoro avrebbe assegnato mansioni a un proprio lavoratore senza metterlo adeguatamente al corrente dei rischi che tali mansioni avrebbero comportato e senza averlo adeguatamente formato a proteggersi.

Nei casi più gravi è previsto anche l’arresto del datore di lavoro. Oltre agli aspetti penali, spiccano anche sanzioni molto importanti: il datore di lavoro che non ottempera all’obbligo di formazione, infatti non rischia soltanto l’arresto da 2 a 4 mesi, ma anche ammende che variano (per arrotondamento), da 1300 a quasi 6 mila euro (per aziende con meno di 10 lavoratori), raddoppiati per aziende con oltre 10 lavoratori.

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