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Riportiamo di seguito le principali modifiche che entreranno in vigore dal 15 ottobre 2021; entro la medesima data il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero della salute potranno adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative per l’espletamento delle verifiche.

Le certificazioni verdi sono documenti comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo – validità 12 mesi dal termine, valida dal 15esimo giorno dalla somministrazione prima dose. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; validità 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
  3. effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute con esito negativo al virus SARS-CoV-2; validità di 48 ore dall’esecuzione del test;
  4. avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

 Le nuove misure in vigore dal 15 ottobre prevedono in ambito lavorativo privato:

  • dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;
  • tale principio è esteso a tutti i soggetti che entrano nei luoghi di lavoro, siano essi interni, esterni, visitatori, ecc. Rimangono esclusi solo i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Quindi un esterno, es. manutentore, visitatore, ecc. dovrà essere verificato sia dal proprio Datore di lavoro che dal Datore di lavoro dell’azienda nella quale accede (doppio controllo, ogni Datore di Lavoro si deve tutelare);
  • ogni datore di lavoro deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche privilegiando li controllo al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il Datore di Lavoro non può richiedere la data di scadenza della certificazione verde;
  • le persone incaricate della verifica del green pass devono utilizzare l’App VerificaC19;
  • per i lavoratori la sanzione amministrativa, per aver avuto accesso violando l’obbligo del green pass, è prevista da 600 a 1500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  • chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il D.Lgs n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970 (viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio né altro compenso o emolumento comunque denominato);
  • chi comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio né altro compenso o emolumento comunque denominato, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari;
  • per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro le sanzioni sono di natura amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
  • le sanzioni sono irrogate dal Prefetto;
  • in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Riportiamo una FAQ del Ministero della salute.

In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?

Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Per maggiori informazioni:

https://www.dgc.gov.it/web/

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925

www.governo.it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Riferimenti Normativi

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

LEGGE 16 settembre 2021, n. 126

SAEF si è già attivata al proprio interno per la definizione di adeguate modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, questo al fine di fornirvi un supporto concreto.

Fonte: SAEF

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