Esenzioni consulente ADR: nuovi chiarimenti dal MIT

Data pubblicazione: 28/05/2024

Il 14 maggio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare Prot. 13921, intitolata “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”. Questo documento fornisce preziosi chiarimenti sull’applicazione del Decreto Ministeriale, risolvendo molti dubbi interpretativi.

La Circolare chiarisce che il DM 7 agosto 2023 si applica a tutte le imprese coinvolte nella spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento, scarico di merci pericolose, così come agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne, officine di manutenzione e installatori di impianti. Anche le attività che comportano la movimentazione di merci o rifiuti pericolosi rientrano nell’ambito di applicazione del DM.

Un aspetto fondamentale chiarito riguarda le esenzioni. Le imprese che limitano la loro attività all’intermediazione, coordinamento e organizzazione di beni e risorse senza impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose non sono tenute a nominare un Consulente ADR. La Circolare illustra esempi pratici e fornisce dettagli operativi, come l’utilizzo del registro in forma digitale o cartacea, e chiarisce la valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione.

Inoltre, vengono chiariti i casi di esenzione totale e parziale previsti dagli articoli 3 e 4 del DM. Le imprese le cui attività rientrano in uno dei regimi di esenzione definiti nella sezione 1.1.3, eccetto la sottosezione 1.1.3.6, non sono obbligate a nominare un consulente. Allo stesso modo, sono esenti le imprese che gestiscono merci pericolose integralmente escluse dall’ADR o esentate in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

La Circolare offre anche indicazioni sulla formazione prevista dall’articolo 7 del DM, specificando che la durata e la periodicità dei corsi di formazione dipendono dal livello di rischio delle attività svolte e dalle modifiche regolamentari.

Infine, il MIT ribadisce che le responsabilità di vettore, committente, caricatore, scaricatore e proprietario della merce sono definite sia dal quadro normativo nazionale sia dall’accordo ADR. Gli obblighi di ciascun operatore sono esplicitamente elencati nei capitoli 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

Questa Circolare rappresenta uno strumento utile per le imprese per chiarire i dubbi e garantire la corretta applicazione delle esenzioni e delle normative relative al trasporto di merci pericolose.