Nella nota n. 1148 del 2020, l’INL torna in materia di lavoro intermittente per fornire alcune indicazioni specifiche che riguardano la legittimità del ricorso a tale tipologia contrattuale senza il relativo adeguamento del documento di valutazione dei rischi. Il chiarimento prende in esame la fattispecie di un DVR carente della sezione appositamente dedicata ai lavoratori a chiamata e chiarisce quando il DVR può effettivamente ritenersi incompleto e dunque comportare la conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’Ispettorato fa presente che, alla luce della disciplina di cui agli artt. 28 e segg. del D.Lgs n. 81/2008, la valutazione dei rischi, effettata dal datore di lavoro, deve riguardare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. L’assunzione di lavoratori intermittenti, infatti, pone problematiche inerenti, in particolare, l’adempimento degli obblighi di formazione e informazione.
In caso di lavoro intermittente, la valutazione dei rischi deve dunque essere adeguatamente rielaborata in occasione di modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell’attività lavorativa.
Si giunge dunque alla conclusione che il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere delle specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella “comune” di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti e a prevedere le correlate modalità per l’effettuazione dell’attività di formazione e informazione.
Tuttavia, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.
(Fonte: Ipsoa)
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