Segue una sintesi dei principali contenuti del provvedimento, con riferimento all’attività delle imprese e al mondo del lavoro in genere.
Zone bianche. Con ordinanza del Ministro della salute “sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.
A tali attività “si applicano comunque le misure anti contagio previste […] dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.
Per cui nelle zone bianche se è prevista la cessazione delle misure restrittive della zona gialla si continuano ad applicare le misure anti-contagio generali (uso di mascherine chirurgiche, distanziamento interpersonale, ecc…) e i vari protocolli di settore.
Si indica poi che in zona bianca “restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.
Commercio e ristorazione: in zona gialla e in zona arancione le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Nelle zone rosse sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Il nuovo Dpcm prevede poi per tutta Italia “l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, ma rimane vietato il consumo sul posto. Inoltre, se le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” in zona gialla, con diverse indicazioni specifiche (ad esempio sulla ristorazione con asporto), in zona arancione e rossa bar e ristoranti, con varie eccezioni riguardo a consegna a domicilio e asporto, sono chiusi.
Per quanto riguarda le attività culturali nelle zone gialle è confermata la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Sempre dal 27 marzo nelle zone gialle è prevista la possibilità di riaprire anche teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento.
Restano invece chiuse palestre, piscine e impianti sciistici (tutte le zone).
Nelle zone rosse sono sospese le attività inerenti servizi alla persona.
Nel DPCM 2 marzo 2021 è confermata, come nei precedenti DPCM, la validità dei protocolli condivisi anticontagio: “Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio”, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione e sicurezza.
Smart working: è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli.
(Fonte: puntosicuro)
[dpcm] [coronavirus] [covid] [covid-19] [covid 19] [sars-cov 2]