Con il Decreto 59/2023, in vigore dal 15 giugno 2023, si assisterà all’introduzione del R.E.N.T.RI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. lo
In via progressiva, sono tenuti a iscriversi i seguenti soggetti:
Le tempistiche di adeguamento sono state previste mediante il seguente scaglionamento:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche sopra riportate.
Il nuovo Decreto impone anche che i soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.RI, che effettuano trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle che trasportano esclusivamente i propri, dovranno garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
A decorrere da dicembre 2024 la disponibilità di tecnologie sui mezzi sarà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.