Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 ha aggiornato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, che prevede la sospensione, fino al 3 aprile 2020, delle attività produttive.
Fra le 80 attività che possono proseguire l’attività, sono comprese le seguenti produzioni e servizi:
L’elenco completo e aggiornato è quello riportato nel Decreto MiSE del 25 marzo di modifica dei codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020.
Rimangono aperte anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività erano state sospese per effetto del DPCM del 22 marzo, potevano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del Decreto MiSE del 25 marzo, devono sospendere la propria attività, è consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Il DPCM precisa inoltre che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) dell’art.1 del Decreto stesso, in quanto non ritenute di pubblica utilità o essenziali, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
Le disposizioni del DPCM si applicano cumulativamente a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. I termini di efficacia già fissati al 25 marzo 2020 sono quindi prorogati al 3 aprile 2020.