Il decreto attuativo stabilisce che il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi e che è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
l’inosservanza dell’adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.
L’omissione del credito d’imposta nella dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione, da 250 a 2.000 euro, prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
La documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita al bilancio e che la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.
La proroga dei termini per effettuare il ravvedimento operoso delle sanzioni si riferisce solo alla sola violazione già constatata dall’amministrazione che può essere risanata mediante presentazione della dichiarazione integrativa. Inoltre, la proroga non è estendibile ad eventuali violazioni non constatate nei termini di decadenza dall’amministrazione.
al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante, e versare la sanzione tramite ravvedimento.
Dovrà essere predisposta da un revisore, l’apposita documentazione contabile certificata.
Se dall’attività di controllo viene accertato che le attività sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta R&S, viene configurata l’ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza del presupposto costitutivo e dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione.
(Fonte: Ipsoa)