Da oggi 4 ottobre i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
L’art. 32 del decreto “sostegni bis” aveva previsto un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per la diagnosi di Covid-19.
Il credito d’imposta spetta, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, a:
La comunicazione può essere inviata fino al 4 novembre 2021.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione.
(Fonte: fiscoetasse)