A partire dal 20 ottobre e fino al 20 novembre 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta per servizi digitali istituito dal decreto Rilancio. Il beneficio è riconosciuto sulla spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività. Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a 8 milioni di euro), si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. Non è quindi previsto alcun click day.
Inoltre, come precisato nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria (aggiornate al 15/10/2020):
- nel caso di testata iscritta soltanto come testata a stampa, l’impresa editrice, ai fini dell’accesso al credito d’imposta, deve provvedere ad integrare quanto indicato in precedenza al Registro, comunicando anche l’edizione della testata in formato elettronico mediante l’apposito modello (n. 9), presente nella sezione dedicata agli “Adempimenti ROC” del sito dell’AGCOM. Una volta effettuato l’aggiornamento al Registro, l’impresa potrà richiedere il riconoscimento del credito d’imposta per i servizi digitali per la propria testata, edita anche in formato digitale;
- l’iscrizione della testata in formato elettronico al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, richiesta come requisito per l’ammissione delle imprese editrici al credito d’imposta per i servizi digitali, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta;
- l’attribuzione del solo codice generico 58.1 – che include anche attività diverse da quella editoriale – potrebbe integrare il requisito relativo al codice ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici), solo qualora venga documentato che l’impresa svolge attività di edizione di una testata, quotidiana o periodica, e che i costi per l’acquisto dei servizi per i quali si chiede l’accesso all’agevolazione fiscale siano riferiti all’edizione in formato digitale della testata;
- le agenzie di stampa, seppur editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non rientrano tra i beneficiari di tale misura agevolatrice, non essendo peraltro in possesso del codice ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- il codice ATECO 58.19 “Altre attività editoriali” include tipologie di attività diverse da quella dell’edizione di una testata, quali: l’edizione, anche on-line di cataloghi commerciali, fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d’arte, materiale pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari, cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione on-line di dati ed altre pubblicazioni. Pertanto, l’attribuzione di tale codice non consente l’accesso al credito d’imposta in questione, riservato alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
- le fatture prese in considerazione ai fini del credito d’imposta sono quelle riferite all’anno solare 2019 (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019);
- nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet;
- nell’ambito della categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet). I costi relativi a dispositivi quali notebook, smartphone e storage non sono direttamente costi di rete, e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito della categoria “information technology di gestione della connettività”;
- condizione necessaria all’ammissibilità dei costi “information technology di gestione della connettività” è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale;
- i costi per i servizi di streaming non sono ammissibili, in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa ritenute ammissibili.
(Fonte: IPSOA)