Per gli investimenti effettuati a fine 2020, scatta il credito di imposta più elevato della legge di Bilancio 2021 se l’acconto del 20% è pagato dopo il 15 novembre, anche in presenza di ordini precedenti. Nel caso di cumulo tra tax credit e contributi in conto impianti, la verifica del beneficio complessivo da parte di una Snc dovrà tenere conto anche della mancata tassazione Irpef del credito in capo ai soci.
Con le risposte 602 e 603 del 17 settembre 2021, le Entrate tornano ad affrontare l’interrogativo riguardante la disciplina applicabile agli investimenti (ordinari oppure 4.0) effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. La circolare 9/E/2021 del 23 luglio scorso aveva chiarito che, nonostante la legge 178/2020 non ponga vincoli di sorta, per gli investimenti contrattualizzati fino al 15 novembre 2020, si può usufruire solo dei meno vantaggiosi tax credit della legge 160/2019.
Con le risposte del 17 settembre è stato ulteriormente precisato che, qualora entro il 15 novembre sia stato definito l’ordine vincolante (o sottoscritto il contratto di leasing), ma l’acconto (o il canone anticipato) sia stato versato dopo tale data, l’agevolazione applicabile sarà comunque quella nuova. La stessa sorte riguarderà investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 per i quali entro il giorno precedente sia stato accettato l’ordine e sia stato altresì pagato un acconto di importo inferiore al 20% del prezzo totale.
Le risposte ribadiscono che questa regola transitoria sulle due discipline sovrapposte si applica soltanto per investimenti effettuati (dopo il 16 novembre 2020) non oltre il 30 giugno 2021. Pare dunque che per investimenti effettuati dal 1° luglio 2021 il tax credit utilizzabile sia soltanto quello della legge 178/2020 anche se essi risultano “prenotati” (e dunque dotati di ordine e acconto del 20%) entro il 15 novembre 2020.
Un altro chiarimento fornito con la risposta 602 è riferito al caso in cui la prima rata del tax credit della legge 178/2020 (investimento che è stato effettuato, è entrato in funzione ed è stato interconnesso a dicembre 2020) non sia stata compensata (anche per l’assenza del codice tributo) nell’anno 2020. Il relativo importo potrà essere utilizzato nel 2021, anno nel quale si compenseranno dunque due delle tre rate del tax credit.
La risposta 604/2021 si occupa di un investimento realizzato da una S.n.c. per il quale viene ottenuto un contributo regionale in conto impianti. Viene chiesto alle Entrate come si debba applicare il vincolo secondo cui il totale degli incentivi non può mai superare il costo del bene tenendo conto della non imponibilità del credito di imposta. Le Entrate affermano che dovrà considerarsi, oltre al risparmio di Irap in capo alla Snc, anche l’importo dell’Irpef figurativa dei singoli soci che non viene pagata a seguito della detassazione del tax credit.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)