Il 18 gennaio (il termine per versare imposte, ritenute e contributi cade di sabato e slitta al lunedì successivo) debutta la compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi e per le attività di ricerca e sviluppo maturati nel 2020. Sono necessari i codici tributo che si auspica vengano emanati per tempo. La compensazione è pari a un quinto per il credito beni 4.0 ed un terzo per la ricerca e sviluppo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pur dovendo avvenire attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, non è soggetto all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. A questi crediti non si applicano neppure i limiti annui di importo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro) e di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 (700mila o un milione di euro), così come non vale il blocco alle compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 1.500 euro di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010.
Ovviamente le imprese e i professionisti dovranno verificare gli adempimenti preliminari alla compensazione e in particolare, per i beni strumentali, che vi sia l’annotazione della legge 160/2019 nella fattura. Inoltre, se l’investimento supera l’importo di 300mila euro occorre la perizia tecnica non asseverata, mentre per importi minori è sufficiente la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.
Per il credito da ricerca e sviluppo occorre la certificazione rilasciata dall’incaricato alla revisione legale o da un professionista avente i requisiti o società di revisione. In entrambi i casi le comunicazioni informative al Ministero dello Sviluppo economico non si possono fare, mancando ancora la relativa procedura, ma non sono determinanti ai fini della fruizione del credito di imposta.
Un aspetto da valutare riguarda l’eventuale riporto della quota di credito che non ha trovato compensazione nel periodo di imposta. L’articolo 1, comma 191, della legge di bilancio 2020 ha previsto un utilizzo esclusivo tramite compensazione del bonus, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali industria 4.0, con decorrenza dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero dall’anno successivo alla interconnessione per i beni “ex iperammortizzabili” e per i software. Per la ricerca e sviluppo la ripartizione è triennale.
Può accadere che l’impresa o il professionista non riesca a utilizzare in F24 tutto il credito d’imposta disponibile nell’anno, e sorga quindi il dubbio su cosa accada al residuo non utilizzato. L’ipotesi più verosimile è che tale credito possa essere utilizzato nel periodo d’imposta successivo, eventualmente cumulandosi con la quota di credito spettante in tale anno (si veda anche la circolare 5/E/2015).
(Fonte: Il Sole 24 Ore)