Hai bisogno di aiuto?

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», all’articolo 3, prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possano introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Regione Lombardia è intervenuta con le due recenti ordinanze n. 521 del 4/04/2020 in vigore dal 5 aprile, e n. 522 del 6/04/2020 in vigore dal 7 aprile (che modifica e integra l’ordinanza n. 521): entrambe sono efficaci fino al 13 aprile, e integrano le disposizioni in vigore a livello nazionale.

Le misure adottate dall’ordinanza 521, che vanno lette con le modifiche e le integrazioni apportate dall’ordinanza 522, riguardano i seguenti temi:

Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive.

Si evidenzia in particolare la previsione secondo cui “Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

Commercio al dettaglio.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Altre attività economiche; in particolare le disposizioni riguardano:

  • attività professionali scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche);
  • attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa);
  • alberghi e strutture simili (codice 55.1) e strutture di cui al codice 55.90.20;
  • servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66);
  • concessionari di slot machine;
  • attività di cui al codice 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio).

Pubbliche amministrazioni.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nelle Ordinanze regionali è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Per tutto quanto non disciplinato dalle Ordinanze regionali restano ovviamente in vigore le misure già adottate a livello nazionale.

(Fonte: AIB)

Condividi questo articolo