Il tema della pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti è stato oggetto di interventi normativi e chiarimenti da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Da ultimo segnaliamo il Rapporto ISS n. 25 del 15 maggio 2020 e la circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2020.
La materia è complessa e non sempre le indicazioni sono state lineari, lasciando a oggi alcune aree di difficile interpretazione. Ripercorrendo comunque i principali passaggi sulla materia per quanto riguarda le strutture non sanitarie e senza la presenza di una persona ammalata di COVID-19 sottolineiamo i punti principali:
1. Protocollo 24 aprile 2020, inserito poi nel DPCM 26 aprile 2020
Il protocollo, anche facendo riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 fornisce alcune indicazioni sulle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione: “occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago” e anche: “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”
2. Ordinanza Regione Lombardia, n. 547 del 17 maggio 2020
In premessa alle schede tematiche pubblicate da Regione Lombardia per illustrare i contenuti della Ordinanza 547 si rimanda, per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, alle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”.
3. Rapporto ISS n. 19 del 25 aprile 2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”
Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della “disinfezione” con l’intento di chiarire punti quali: tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia per le superfici, disponibili sul mercato italiano, attuale normativa relativa a presidi medici chirurgici e biocidi, efficacia di questi prodotti contro i virus, etichette di pericolo presenti sui prodotti, condizioni per un loro corretto utilizzo al fine di garantirne efficacia e sicurezza d’uso.
Il rapporto precisa anche i termini usati nell’ambito della disinfezione, chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per le mani e per l’ambiente e detergente.
4. Rapporto ISS n. 25 del 15 maggio 2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”
Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione, chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente e specificando che quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
Le indicazioni riportate nel rapporto n.19 sono riferite alla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.
Il rapporto riporta nella parte iniziale alcuni dati relativi alle modalità di contagio e ai tempi di persistenza del virus su diversi materiali, ribadendo i tre punti fermi individuati dalle organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per una adeguato contenimento dell’epidemia: garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, viene sottolineato che è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).
Il rapporto prosegue approfondendo le tipologie di disinfettanti autorizzati, dando alcune indicazioni per la loro scelta, anche in base ai materiali da trattare e su come tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi persona che accederà alle aree sanificate. Si rimanda per il dettaglio, sia per i metodi chimici che per quelli fisici (ad es. vapore o radiazioni UV), alla lettura del rapporto.
Viene anche sottolineato che gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese esterne o siano le stesse imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari (es. filtranti facciali, guanti) e per quanto contenuto nella scheda dati di sicurezza (SDS).
5. Circolare Ministro della salute 22 maggio 2020 n. 17664
Pubblicata a seguito dell’accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 20202, la Circolare presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.
Definizioni
La circolare conferma che la sanificazione è definita come “il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria”.
Prodotti da utilizzare
Affronta anche il tema dei prodotti da utilizzare – i cui riferimenti possono essere rinvenuti nel Rapporti n. 19/2020 e n. 25/2020 dell’ISS – che devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.
Ricordiamo che, ai fini ispettivi, l’indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti adottati) è essenziale per dimostrare l’adeguata sanificazione.
Misure organizzative
Una volta individuati i prodotti, la circolare declina le misure organizzative da adottare, in esito alla valutazione del contesto:
L’attività di pulizia
In merito, il Ministero svolge tre considerazioni: la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
Gli interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone: occorre disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Da sottolineare, quindi, la necessità di una previa valutazione complessiva per poter individuare adeguatamente i luoghi nei quali svolgere la pulizia, pulizia di cui il Ministero declina la procedura, nell’evidente presupposto che la disinfezione deve sempre essere proceduta dalla pulizia:
Altre modalità di sanificazione non costituiscono, per ora, interventi di disinfezione.
Sostanze utilizzate con tecniche di generazione in situ
Infine, la circolare prende posizione in merito ad un quesito spesso posto con riferimento, in particolare, all’uso di alcune sostanze utilizzate in attività di sanificazione ricorrendo a tecniche di generazione in situ (con vaporizzazione).
Il Ministero – riducendo la portata del rapporto ISS n. 25/2020, che invece ne disciplina puntualmente le modalità di utilizzo – afferma che tali procedure di sanificazione non sono assimilabili a interventi di disinfezione: si tratta, infatti, di sostanze generate in situ che non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione. Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.
Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso, affermando che “tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria”.
Ambienti esterni
Per gli ambienti esterni (ad es. spazi antistanti i locali dell’azienda), la circolare ritiene sufficiente la normale pulizia e non ritiene necessaria la sanificazione, salvo che si tratti di aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, che possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone
Si ricorda inoltre che per gli ambienti esterni l’ISS ha emanato il Rapporto n. 7/2020.
6. Siti di riferimento
Approfondimenti e ulteriori informazioni in materia sono disponibili nei seguenti siti:
ISS sezione Rapporti COVID-19: https://www.iss.it/rapporti-covid-19
ECHA – agenzia europea per le sostanze chimiche – Biocidi autorizzati https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
Ministero della salute- presidi medico chirurgici http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=biocidi&menu=pmc
Organizzazione mondiale della sanità – guide tecniche COVID-19 shorturl.at/npBRS
7. Pulizia di ambienti non sanitari nei quali ha soggiornato un caso COVID-19
Si riporta di seguito quanto previsto sul tema dalla Circolare del Ministero della salute del 22 febbraio 2020 n. 5443: “In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate”.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).”
(Fonte: AIB)