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Lo smart working, il lavoro da casa, è protagonista di un nuovo provvedimento del Governo, in base al quale questa modalità è applicabile senza accordi aziendali non solo nelle aree della cosiddetta “zona rossa” ma in tutte le sei regioni in cui sono stati registrati contagi: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria.

La legge che istituisce e regolamenta il lavoro agile (81/2017) prevede che questa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato venga stabilita mediante accordo tra le parti, in forma scritta.

Il decreto consente invece che sia applicabile, fino al 15 marzo 2020, con una semplice auto-dichiarazione secondo cui il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio (e nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo” va inserita la data di inizio dello smart working).

Non solo: le imprese – che devono garantire la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, informandolo sui rischi connessi, possono temporaneamente adempiere agli obblighi informativi anche in via telematica ricorrendo a documentazione web dal sito INAIL.

Sul sito dell’INAIL è stato infatti pubblicato il documento, che alleghiamo, con cui il datore di lavoro può assolvere gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei confronti dei lavoratori ammessi alla prestazione lavorativa in modalità agile (smart working) nelle zone “a rischio” emergenza COVID-19, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

L’informativa deve essere trasmessa ai destinatari per via telematica, cioè con invio di una e-mail.

Segnaliamo, inoltre, che per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’attivazione del Lavoro agile, da effettuare attraverso la procedura online disponibile sul sito www.cliclavoro.gov.it:

1. l’accordo individuale viene sostituito dall’allegazione di un’autocertificazione del datore di lavoro, che deve contenere il riferimento all’art. 3 del DPCM 25 febbraio 2020 e le informazioni anagrafiche, comprensive del codice fiscale, del lavoratore per cui la comunicazione viene effettuata. A tal fine, può essere utilizzato lo schema di dichiarazione che alleghiamo;

2. nel campo “data sottoscrizione dell’accordo” della procedura deve essere indicata la data di inizio dello smart working.

Evidenziamo che il Manuale di compilazione della comunicazione smart working, presente sul sito Cliclavoro, permette di trasmettere la comunicazione in parola, alternativamente, in modalità:

  • singola, riguardante singoli periodi di Lavoro agile;
  • massiva, con invio di un file compresso (Zip file) contenente più comunicazioni, ognuna delle quali riferita ad un singolo periodo di Lavoro agile.

Ricordiamo, infine, che Regione Lombardia ha pubblicato un bando dedicato allo smart working, che permette alle aziende di ottenere voucher a fondo perduto fino a euro 22.500.

(Fonti: AIB; pmi.it)

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