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Il Consiglio dei Ministri riunito il 28 febbraio ha approvato il Decreto-Legge nel quale è stato inserito, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico, il primo pacchetto di misure che hanno l’obiettivo di sostenere tutte le imprese nelle “zone rosse”. Si tratta di misure frutto del confronto portato avanti dal MiSE con le categorie produttive.

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2020, n. 53: si tratta del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che introduce “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto è in vigore dal 2 marzo ed è soggetto a conversione in legge entro il 1° maggio 2020.

Di seguito le principali misure approvate:

  • rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI: potenziamento del fondo portandolo fino a 750 milioni di euro, con priorità automatica di accesso alle imprese site all’interno della zona rossa, riconoscendo il massimo della garanzia concedibile (80%) e prevedendo la gratuità degli oneri della pratica. La misura si applicherà anche alle PMI ubicate in aree limitrofe alla zona rossa ovvero a quelle appartenenti ad una filiera produttiva particolarmente colpita dall’emergenza;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti dei premi assicurativi;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti di bollette elettriche, idriche, gas e dei rifiuti;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 del diritto annuale e delle sanzioni amministrative dovuti alla Camera di Commercio;
  • proroga fino al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore delle procedure di allerta stabilite dal Codice delle crisi d’impresa per tutte le PMI;
  • sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei pagamenti dei mutui agevolati concessi da Invitalia, relativi soprattutto a imprenditoria giovanile e femminile;
  • proroga di tutti i bandi aperti per l’accesso alle misure incentivanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Di seguito riportiamo una sintesi delle misure in materia di sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e premi INAIL, nonché in materia di ammortizzatori sociali.

Sospensione dei termini per contributi previdenziali e premi INAIL: “Zona rossa” – art.5.

Nei soli Comuni rientranti nella cosiddetta “Zona rossa”, di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, sono sospesi i termini:

  • per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • per gli adempimenti e versamenti dei premi INAIL;

che scadono nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

I predetti adempimenti e pagamenti devono essere effettuati a partire dal 1° maggio 2020: è possibile versare il dovuto anche in forma rateale, fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, senza aggravio di sanzioni e di interessi.
I contributi già versati non sono rimborsabili.

Misure in materia di ammortizzatori sociali.

1. Norme speciali per CIGO e assegno ordinario – art. 13.

Sono semplificate le procedure per l’accesso alla CIGO e all’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), in conseguenza dell’emergenza COVID-19, per i datori di lavoro con unità produttive:

  • ubicate nei Comuni di cui alla “Zona rossa”;
  • ubicate al di fuori dei Comuni di cui alla “Zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

In particolare, i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO o di assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono dispensati:

  • dalla necessità di procedere alla consultazione sindacale (art. 14, d.lgs. 148/2015) e, per l’assegno ordinario, dall’obbligo dell’accordo, se previsto;
  • dalla necessità di rispettare i termini di presentazione della domanda (art. 15, comma 2, e art. 30, comma 2, d.lgs. cit.). In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La sospensione o la riduzione non può essere superiore a 3 mesi.

I periodi di trattamento per CIGO e/o di assegno ordinario in parola non sono conteggiati, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, ai fini della durata massima complessiva nel quinquennio e della durata massima stabilita per il singolo ammortizzatore.
Le prestazioni in parola possono essere riconosciute entro il tetto massimo di spesa pari a euro 5,8 milioni per il 2020.

2. Assegno ordinario per datori di lavoro con più di 5 dipendenti – art. 13.

L’assegno ordinario di cui al punto 1 che precede viene concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in deroga alla normativa vigente, che richiede il requisito occupazionale medio superiore a 15 dipendenti).

In questo caso, non trova applicazione il tetto alle prestazioni erogate dal FIS (pari a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro).
La prestazione può essere riconosciuta entro il tetto massimo di spesa pari a euro 4,4 milioni per il 2020.

N.B. Per tutte le misure previste dall’art. 13 si deroga al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione, previsto dall’art. 1 del d.lgs. 148/2015. E’ sufficiente che i lavoratori destinatari delle misure siano alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

3. Aziende in CIGS: “Zona rossa” – art. 14.

Alle aziende ubicate nei Comuni della “Zona rossa”, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso la CIGS, è data facoltà di presentare domanda di CIG ordinaria in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
La concessione del trattamento ordinario è subordinata all’interruzione degli effetti della CIGS in precedenza autorizzata, attraverso apposito decreto del Ministero del Lavoro.
La prestazione ordinaria può essere riconosciuta nel limite massimo di spesa di euro 0,9 milioni per l’anno 2020 e per un periodo non superiore a 3 mesi.

4. CIG in deroga – art. 15.

È prevista la concessione della CIG in deroga per i datori di lavoro privati:

  • con unità produttive ubicate nei Comuni della “Zona rossa”, ovvero
  • con sede legale o unità produttiva o operativa non ubicate nei predetti Comuni, per i soli lavoratori in forza residenti o domiciliati nei Comuni stessi

che, ai sensi delle norme vigenti, non beneficiano dei vigenti strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
La prestazione può essere erogata per la durata di sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Lo stanziamento è pari a euro 7,3 milioni per l’anno 2020.

5. Lavoratori autonomi – art. 16.

È riconosciuta un’indennità pari a euro 500 mensili per un periodo massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, in favore dei seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • agenti e rappresentanti di commercio;
  • lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività d’impresa;

iscritti all’IVS e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata.

La prestazione spetta ai predetti soggetti che alla data del 23 febbraio 2020 svolgono attività lavorative nei Comuni della “Zona rossa” o, alla medesima data, sono ivi residenti o domiciliati.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
La domanda di riconoscimento è presentata dall’interessato alla Regione, che decide con decreto. Il pagamento è effettuato dall’INPS.

Il tetto di spesa è pari a complessivi euro 5,8 milioni per il 2020.

6. CIG in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – art. 17.

Al di fuori dei casi per i quali è prevista la CIG in deroga di cui all’art. 15, una specifica misura è prevista per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e concerne:

  • i datori di lavoro con unità produttive ubicate in tali regioni, nonché
  • i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa in tali regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni

per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro in costanza di rapporto.
A tale platea di soggetti può essere concessa, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, e previo accordo sindacale, la Cassa Integrazione in deroga per la durata di sospensione del rapporto e comunque per la durata massima di un mese.
In Lombardia la prestazione può essere riconosciuta entro il tetto massimo di spesa pari a euro 135 milioni per il 2020.

Il trattamento è concesso con decreto della Regione ed è erogato dall’INPS.

Nota: “Zona rossa”: Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione d’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò

SCARICA IL TESTO DEL DECRETO.

(Fonti: Ministero dello Sviluppo Economico – AIB)

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