Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) sull’intero territorio nazionale.
Segue una sintesi del Decreto, del quale potete consultare il testo integrale QUI.
Considerata, nonostante le misure già messe in atto, la rapida diffusione del virus e l’allargamento dei casi di contagio, fenomeno che sta peraltro interessando centinaia di paesi in tutto il mondo tanto da indurre l’OMS, nella giornata di ieri, a formalizzare la classificazione di “pandemia”, il Governo ha deciso di rendere ancora più stringenti i provvedimenti che limitano la circolazione delle persone e le occasioni di contatto in luoghi pubblici.
Il nuovo Decreto sospende quindi le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
Restano garantiti servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.
Demandata ai Presidenti delle Regioni la gestione e l’eventuale riduzione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale mentre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da svolgere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Queste disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
(Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri)